Cassazione Penale, Sentenza n. 2419/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 12/07/2024 che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza irrevocabile del 06/03/2006. Primo motivo: censura per violazione degli artt. 163 e 168 c.p., sostenendo che la revoca non può fondarsi sulla sola commissione di un nuovo delitto se il cumulo delle pene non eccede i limiti di cui all'art. 163 c.p. Secondo motivo: censura per violazione dell'art. 649 c.p., deducendo che una analoga richiesta del P.M. era già stata respinta in altro procedimento (SIGE n.130/2023) e quindi non avrebbe dovuto essere nuovamente accolta nel procedimento iscritto con altro numero (n.131/2023).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che la revoca sia obbligatoria quando ricorrono le condizioni dell'art. 168, comma 1, n. 1) c.p.: ossia la commissione, nei termini stabiliti, di un delitto per cui venga inflitta una pena detentiva implica la revoca di diritto della sospensione condizionale; il confronto sul cumulo delle pene e sulla meritevolezza spetta invece al giudice della cognizione e non al giudice dell'esecuzione nella fattispecie di cui al n.1). Il secondo motivo è stato ritenuto generico e non autosufficiente per la mancata produzione del provvedimento esterno al processo che sarebbe stato necessario per valutare la censura. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Prevede la revoca della sospensione condizionale: il comma 1 n.1 determina la revoca di diritto se il condannato commetta, nei termini stabiliti, un delitto per cui venga inflitta una pena detentiva; la valutazione di meritevolezza e del cumulo pene compete al giudice della cognizione, non al giudice dell'esecuzione, per questa ipotesi.
art. 163 cod. pen.
Fissa i limiti massimi della sospensione condizionale; tuttavia, secondo la giurisprudenza richiamata, il superamento di tali limiti rileva principalmente nell'ipotesi del comma 2 dell'art.168 (delitto anteriormente commesso) e non nell'ipotesi di cui al n.1 del comma 1.
art. 164 cod. pen.
Richiamato nella misura in cui l'ultimo comma consente al giudice di cognizione di reiterare il beneficio nonostante la previsione di revoca; la clausola non incide sulla revoca di diritto prevista dall'art.168, comma 1, n.1.
art. 649 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per censurare duplicazioni procedurali/decisioni divergenti; la Corte ha ritenuto però la censura generica e priva della necessaria documentazione per essere valutata.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali del ricorrente; applicata dalla Corte con condanna anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per profili di colpa nel ricorso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto il rispetto dei limiti di esposizione delle censure nel ricorso e della sintesi della motivazione, richiamato ai fini della trattazione dei motivi presentati.
legge 26 marzo 2001, n. 128
Riformulazione dell'art.168: citata per spiegare il quadro normativo aggiornato entro il quale la Corte interpreta la revoca di diritto.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale è obbligatoria ai sensi dell'art.168, comma 1, n.1, quando il condannato commetta, nei termini previsti, un nuovo delitto per il quale venga inflitta una pena detentiva; in tale ipotesi il giudice dell'esecuzione non esercita valutazione discrezionale sul cumulo delle pene.
- La verifica se il cumulo delle pene superi i limiti di cui all'art.163 c.p. rileva principalmente nell'ipotesi disciplinata dall'art.168, comma 1, n.2 (delitto anteriormente commesso) e, più in generale, compete al giudice della cognizione in ordine alla meritevolezza di reiterare il beneficio.
- Le censure basate su atti o decisioni formatisi in procedimenti diversi devono essere corredate dalla documentazione necessaria; l'omessa produzione degli atti esterni rende la censura generica e inammissibile.
- Il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile se manifestamente infondato o per carenze formali/sostanziali (mancanza di documenti o di specificità nella doglianza), con possibile condanna alle spese e a somme a titolo di ammenda se emergono profili di colpa.
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