Sentenza del 13/05/2015 n. 9707 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato, ai fini ILOR, il reddito della società di persone ai sensi dell'art. 5 TUIR e, conseguentemente, aveva rideterminato ai fini IRPEF i redditi dichiarati dai soci per l'anno 1995. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso dei soci, ritenendo illegittimo l'accertamento induttivo nei confronti della società e, per riflesso, quello nei loro confronti. La CTR Lazio aveva confermato tale decisione. In Cassazione è emerso però che il giudizio era stato instaurato e svolto soltanto dai soci, senza la partecipazione della società, nonostante l'accertamento riguardasse elementi comuni e inscindibili della posizione fiscale della società e dei soci.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società. Ha quindi rinviato la causa alla CTP di Roma affinché proceda a un nuovo esame con la partecipazione di tutti i soggetti necessari. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla legittimità dell'accertamento induttivo. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, poiché il principio applicato era stato affermato in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Imputazione dei redditi delle società di persone ai soci
Il reddito della società di persone viene imputato direttamente ai soci, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla sua effettiva percezione. L'accertamento del reddito societario costituisce quindi il presupposto unitario per la rettifica dei redditi dei soci.
Art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari
Quando la controversia tributaria riguarda inscindibilmente la società di persone e tutti i soci, tutti devono partecipare allo stesso processo. Se uno dei soggetti necessari manca, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio.
Art. 29 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La riunione può coordinare procedimenti connessi, ma non elimina la necessità che, nella controversia inscindibile, tutti i litisconsorti necessari siano formalmente coinvolti nel giudizio.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14815/2008
L'unitarietà dell'accertamento relativo alla società di persone e ai soci comporta un litisconsorzio necessario originario
Le controversie fondate sul medesimo accertamento del reddito di una società di persone devono svolgersi con la partecipazione congiunta della società e di tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni esclusivamente personali di uno specifico soggetto. La mancata partecipazione determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
Massime di principio
- Quando l'accertamento fiscale riguarda il reddito di una società di persone e si riflette automaticamente sui redditi dei soci, la società e tutti i soci devono partecipare allo stesso giudizio, salvo questioni esclusivamente personali.
- La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario non conduce semplicemente alla prosecuzione della causa tra le parti presenti: determina la nullità dell'intero processo e il rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio.
- Il difetto di contraddittorio può essere rilevato d'ufficio anche in Cassazione e in ogni fase del procedimento, anche se le parti non lo hanno eccepito.
- La Corte, in presenza di un vizio processuale così radicale, normalmente non decide nel merito sulla legittimità dell'accertamento, ma ordina la rinnovazione del giudizio davanti al giudice di primo grado.
- La regola opera per le contestazioni comuni alla società e ai soci; se invece il contribuente deduce una questione personale, riferibile esclusivamente alla propria posizione, può non essere necessario coinvolgere tutti gli altri soggetti.
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