Cassazione Civile, Ordinanza n. 13747/2026 del 11/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condòmino)
La controversia
La lite nasce da un atto di precetto intimato per ottenere l’ottemperanza a un provvedimento cautelare del Tribunale che aveva sospeso l’esecuzione di una delibera condominiale e ordinato la cessazione dei lavori in corso. Alcuni soggetti, indicati come amministratrice/procuratrice e mandatario di più condòmini, hanno proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. contro il precetto. Il Tribunale ha accolto l’opposizione, dichiarando nullo il precetto. La Corte d’appello ha invece dichiarato cessata la materia del contendere sul merito dell’opposizione, ma ha regolato le spese secondo la soccombenza virtuale ponendole a carico dell’opposto. In Cassazione il ricorrente ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., deducendo che la Corte territoriale, nel fare applicazione della soccombenza virtuale, aveva omesso di valutare una decisiva eccezione di difetto di legittimazione ad agire degli opponenti, eccezione già proposta e rimasta controversa in appello. I controricorrenti hanno riproposto, con ricorso incidentale condizionato, le questioni assorbite in appello relative alla loro legittimazione, all’interesse ad agire del ricorrente e alle richieste istruttorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale limitatamente alla statuizione sulle spese, ritenendo errata l’applicazione della soccombenza virtuale perché la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare, prima ancora del merito dell’opposizione, il profilo della legittimazione ad agire degli opponenti e, in ogni caso, la radicale inammissibilità dell’opposizione proposta contro un atto di precetto relativo a un provvedimento cautelare suscettibile solo di attuazione ex art. 669-duodecies c.p.c. e non di esecuzione forzata. È stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del capo sulle spese di lite concernenti il ricorrente e, decidendo nel merito, la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese del doppio grado di merito e del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 615 e 617 c.p.c.
L’opposizione è stata proposta ai sensi delle norme sulle opposizioni esecutive; tuttavia, nel caso concreto, il rimedio è stato ritenuto inammissibile perché rivolto contro un atto non eseguibile in via forzata.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato dedotto il vizio di violazione processuale per omessa considerazione di eccezioni rilevanti ai fini della regolazione delle spese.
artt. 112 e 132 c.p.c.
Richiamati come parametri violati per omessa pronuncia/omesso esame delle eccezioni inerenti a condizioni dell’azione e presupposti processuali.
art. 111 Cost.
Invocato a sostegno della censura di nullità della decisione per difetto di motivazione e corretto esercizio della funzione giurisdizionale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito delle memorie.
art. 669-duodecies c.p.c.
I provvedimenti cautelari o possessori suscettibili di attuazione ex art. 669-duodecies non si eseguono forzatamente; contro di essi non è ammissibile il precetto.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte, non dovendo compiere ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito sulle spese.
Massime di principio
- Nel regolare le spese secondo la soccombenza virtuale, il giudice deve considerare non solo la probabile fondatezza del merito della domanda o dell’opposizione, ma anche le eccezioni preliminari e pregiudiziali rilevanti, compresa la legittimazione ad agire, perché un difetto originario di legittimazione o interesse incide sulla soccombenza virtuale della parte.
- Quando viene impugnato un atto di precetto intimato per l’attuazione di un provvedimento cautelare o possessoria suscettibile di esecuzione solo mediante attuazione ex art. 669-duodecies c.p.c., il rimedio esecutivo è radicalmente inammissibile; la contestazione deve essere rivolta al giudice che ha emesso il provvedimento.
- Se l’opposizione è proposta contro un atto processualmente inammissibile, l’esito virtuale della lite va letto nel senso della soccombenza di chi ha attivato il rimedio errato, con conseguenze anche sulla regolazione delle spese.
- In presenza di una questione pregiudiziale assorbente che rende improponibile o inammissibile il mezzo esperito, le ulteriori questioni di merito o istruttorie restano prive di incidenza decisiva sull’esito della controversia.
- Il giudice di legittimità può cassare limitatamente al capo sulle spese e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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