Cassazione Civile, Ordinanza n. 28615/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla Camera di Commercio e, non essendovi più interesse alla decisione, ha dichiarato estinto il giudizio ex artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento del saldo di compensi professionali maturati per attività di patrocinio e assistenza prestata in taluni giudizi di espropriazione forzata immobiliare nei quali era intervenuta la Camera di Commercio. L'ente propose opposizione al decreto, ma il Tribunale la accolse; in appello, invece, la Corte territoriale accolse il gravame del professionista e rigettò l'opposizione, ritenendo valida la stipulazione del contratto di patrocinio in forma scritta tramite procura ad lites e sottoscrizione dell'atto difensivo, insussistente una esternalizzazione illecita dei servizi legali, non fondate le eccezioni di nullità per violazione di buona fede o per illiceità della causa, sanato l'eventuale difetto di rappresentanza mediante ratifica dell'operato del segretario generale, non configurabile un abuso nel frazionamento del credito e valida la clausola derogatoria dei minimi tariffari. Contro tale sentenza la Camera di Commercio ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo; tuttavia, prima dell'udienza, ha depositato rinuncia al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di legittimità quando vi aderisce o comunque non residua interesse alla decisione.
art. 391 c.p.c.
A seguito della rinuncia, la Corte dichiara l'estinzione del processo e regola le spese.
art. 1343 c.c.
La Corte territoriale aveva escluso che il contratto di patrocinio fosse nullo per illiceità della causa in mancanza di prova di un accordo truffaldino.
art. 2697 c.c.
Richiamato solo indirettamente nella ricostruzione della mancanza di prova degli elementi costitutivi della fattispecie dedotta.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
La Corte ha escluso, nel caso concreto, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non è stato disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché non ne ricorrevano le condizioni.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando interviene prima della decisione e viene meno l'interesse alla pronuncia, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte provvede alla regolazione delle spese del giudizio nei confronti della parte ricorrente.
- La questione sostanziale oggetto del merito rimane assorbita e non viene definita dalla Corte quando il processo si estingue per rinuncia.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto automaticamente: occorre verificare in concreto i presupposti normativi per il suo raddoppio.
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