Cassazione Penale, Sentenza n. 43504/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 31/05/2022 con cui il Tribunale del riesame confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Locri (ordinanza del 14/05/2022). Il reato contestato è quello previsto dall'art. 12, commi 1 e 3-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (favoreggiamento/agevolazione dell'immigrazione clandestina). I ricorrenti, con unico atto e tramite difensore d'ufficio, hanno proposto due motivi: (1) violazione di legge processuale e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.), lamentando che il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare per relationem la motivazione del GIP senza fornire risposte puntuali alle censure difensive; (2) violazione di legge in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), deducendo l'assenza del pericolo di fuga e di reiterazione del reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame non si sia limitato a un rinvio formale ma avesse ricostruito i fatti sulla base delle dichiarazioni concordanti di tre migranti che hanno riconosciuto gli indagati e riportato dichiarazioni auto-accusatorie. Ha confermato l'esistenza di un grave quadro indiziario e ha ritenuto adeguata la custodia cautelare in carcere, valutando il concreto e attuale pericolo di fuga (i ricorrenti erano privi di dimora in Italia e avevano tentato di fuggire con un tender) e il pericolo di reiterazione connesso all'appartenenza ad organizzazioni transnazionali dedite al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di 3.000 euro per profili di colpa connessi alla proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12
La norma è stata applicata come capo di imputazione (favoreggiamento/agevolazione dell'immigrazione clandestina); la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi in ordine al reato alla luce delle dichiarazioni dei migranti e delle circostanze investigative
codice di procedura penale, art. 606, comma 1 (lett. b, c, e)
I motivi di ricorso esperiti ai sensi dell'art. 606 sono stati valutati; la Corte ha ritenuto i rilievi difensivi generici e privi di concrete contestazioni ai fatti e alla motivazione del giudice di merito
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto l'impugnazione sproporzionata o infondata al punto da meritare sanzione
Massime di principio
- Un ricorso per motivo di vizio di motivazione deve contenere censure specifiche e riferimenti fattuali puntuali: censure generiche rischiano l'inammissibilità
- Il giudice di merito può fondare la propria decisione su dichiarazioni concordanti di vittime/testimoni; riconoscimenti e dichiarazioni auto-accusatorie, se ritenuti attendibili, costituiscono grave quadro indiziario
- La custodia cautelare in carcere è giustificata quando sussistono concrete esigenze cautelari: pericolo di fuga (es. assenza di dimora in Italia, tentativi concreti di fuga) e pericolo di reiterazione, specialmente se gli indagati sono sospettati di far parte di organizzazioni transnazionali
- Tentativi di fuga concreti (anche non andati a buon fine) e la partecipazione a reti criminali costituiscono elementi rafforzativi del rischio cautelare
- La proposizione di ricorsi infondati o meramente formali può comportare sanzioni economiche per i ricorrenti, inclusa la condanna alla Cassa delle ammende quando sussistono profili di colpa
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