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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26577/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava in cassazione l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva rigettato il suo appello cautelare avverso il provvedimento del GIP di Brindisi del 5 marzo 2025. L'istanza originaria mirava alla sostituzione della misura degli arresti domiciliari per reati ex artt. 73 e 80 D.P.R. n. 309/1990. In cassazione il difensore aveva dedotto un vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia, dato che la ricorrente ha presentato in cancelleria un atto di rinuncia all'impugnazione con firma autenticata dal difensore, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, stante l'applicazione dell'art. 616 c.p.p., che prevede la sanzione pecuniaria in ogni ipotesi di inammissibilità

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la presentazione dell'atto di rinuncia all'impugnazione con firma autenticata comporti l'inammissibilità del ricorso per rinuncia, ai sensi della norma citata

  • art. 616, cod. proc. pen.

    La Corte interpreta tale disposizione nel senso che la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità può essere inflitta indipendentemente dalla causa di inammissibilità; dunque anche in caso di rinuncia all'impugnazione va applicata la sanzione (e condanna alle spese)

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata solo in relazione alla forma di esposizione dei motivi in cassazione (sintesi conforme al disposto normativo); non è stata esaminata nel merito per via dell'inammissibilità

  • artt. 73 e 80, D.P.R. n. 309/1990

    Norme sostanziali relative ai reati per i quali era stata applicata la misura cautelare; citate come fattispecie di riferimento del provvedimento originario ma non oggetto di decisione nel merito in cassazione

Massime di principio

  • La rinuncia formale all'impugnazione, regolarmente depositata e autenticata, determina l'inammissibilità del ricorso per rinuncia: il ricorso non viene esaminato nel merito
  • In caso di inammissibilità per rinuncia il giudice della cassazione può comunque condannare il rinunciante alle spese processuali
  • L'art. 616 c.p.p. è applicabile a tutte le ipotesi di inammissibilità: anche la rinuncia può comportare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende
  • Se si intende ottenere controllo giurisdizionale sul provvedimento impugnato, non si deve rinunciare all'impugnazione; la rinuncia è irrevocabile e preclude l'esame delle censure sostanziali
  • La forma della rinuncia è rilevante: deve essere depositata in cancelleria e la firma autenticata secondo le forme previste, altrimenti potrebbero sorgere contestazioni sulla validità della rinuncia

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