Cassazione Civile, Ordinanza n. 37743/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa contributiva per l'anno 2009 relativa alla mancata iscrizione alla Gestione separata INPS di un professionista. La corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto il credito estinto per prescrizione, rilevando che tra la scadenza del debito (16 giugno 2010) e la richiesta di pagamento dell'INPS (12 luglio 2015) era decorso il termine prescrizionale senza atti interruttivi. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2, comma 26, e 31 della L. 335/1995 e dell'art. 18, commi 1-2, della L. 98/2011, sostenendo che la corte territoriale avesse errato nel negare l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l'attività professionale svolta; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., sempre in relazione alle norme sulla Gestione separata, assumendo che la prescrizione fosse sospesa perché il professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, necessario alla determinazione dei contributi. L'INPS richiamava giurisprudenza di legittimità in tema di sospensione della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per difetto di specificità, perché la questione della sospensione della prescrizione, pur essendo rilevabile d'ufficio come questione di diritto, presuppone che i fatti rilevanti risultino allegati e provati nel giudizio di merito; nel caso concreto la sentenza impugnata non affrontava la questione e l'INPS non aveva dimostrato che la dichiarazione dei redditi fosse stata prodotta nei precedenti gradi di giudizio, né aveva trascritto il documento nel ricorso. Ha inoltre osservato che l'accertamento di un comportamento occulto è questione di fatto e che non esiste automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo. Di riflesso, è stato dichiarato inammissibile anche il primo motivo per carenza di interesse, poiché la sentenza d'appello era sorretta da due rationes decidendi autonome: l'insussistenza dell'obbligo contributivo e, comunque, la prescrizione del credito; divenuta definitiva la seconda ratio, le censure sulla prima non avrebbero potuto comunque determinare la cassazione. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. 335/1995
norma richiamata dall'INPS per sostenere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata in relazione all'attività professionale svolta
art. 31, L. 335/1995
norma richiamata in coordinamento con la disciplina della Gestione separata e della contribuzione dovuta
art. 18, commi 1-2, L. 98/2011
norma richiamata dall'INPS a sostegno della pretesa contributiva
art. 2935 c.c.
richiamato per sostenere che la decorrenza della prescrizione fosse impedita o sospesa in ragione della mancata compilazione del quadro RR
art. 2941, n. 8, c.c.
invocato dall'INPS quale disposizione sulla sospensione della prescrizione in presenza di comportamento occulto del debitore
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento della dedotta violazione di legge nei due motivi di ricorso
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale con proposta
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere autosufficiente e specifico: la parte che invoca un fatto impeditivo, modificativo o estintivo deve indicare e dimostrare che quel fatto sia stato ritualmente acquisito e provato nel giudizio di merito, senza rinvio a fonti esterne al ricorso.
- La questione della sospensione della prescrizione può essere rilevata d'ufficio come questione di diritto, ma la sua applicazione presuppone pur sempre la prova dei fatti da cui essa deriva; in cassazione non è sufficiente una mera allegazione astratta.
- Non esiste un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo: l'occultamento è un accertamento di fatto che richiede specifica dimostrazione.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a reggere il decisum, è inammissibile la censura che investa solo una delle rationes se l'altra è divenuta definitiva e idonea da sola a mantenere la decisione.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione di fatti o accertamenti fattuali riservati al giudice di merito.
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