Cassazione Civile, Ordinanza n. 33299/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEG, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2003, fondato sull'assunto che l'acquisto del diritto di usufrutto su quote sociali avesse generato un rilevante credito sui dividendi e che l'operazione fosse complessivamente fittizia. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo che i motivi di gravame riproducessero le difese del primo grado senza specifiche critiche alla sentenza impugnata. In cassazione la società deduceva la violazione o falsa applicazione dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello fosse stato erroneamente dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per difetto di specificità, perché la società non ha riprodotto nel ricorso, né direttamente né indirettamente, il contenuto dell'atto di appello e quindi non ha consentito il controllo di legittimità sulla denunciata erroneità della declaratoria di inammissibilità. Ha comunque richiamato il principio secondo cui, nel processo tributario, la riproposizione in appello delle ragioni già svolte in primo grado può soddisfare l'onere di specificità quando dal gravame, letto complessivamente, emerga inequivocamente la critica alla decisione di primo grado. Nel caso concreto, però, la censura non era autosufficiente. Il ricorso è stato quindi rigettato e la società è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 53, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'appello nel processo tributario deve contenere motivi specifici; la sanzione di inammissibilità va interpretata restrittivamente, ma il ricorrente che censuri la declaratoria di inammissibilità deve indicare in cassazione, con autosufficienza, le ragioni della specificità del gravame e riprodurre il contenuto dell'atto di appello nella misura necessaria al controllo.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il riferimento al vizio di violazione di legge non esclude che la doglianza, se diretta contro una statuizione processuale di inammissibilità, si risolva sostanzialmente in un error in procedendo.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La censura attinente alla declaratoria di inammissibilità dell'appello investe un possibile error in procedendo, ma resta soggetta all'onere di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione.
art. 14 disp. prel. c.c.
La sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, quale disposizione eccezionale, deve essere letta restrittivamente.
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Richiamato solo per la sospensione e il rinvio a nuovo ruolo del giudizio, senza incidenza sulla decisione di merito.
L. 17 dicembre 2018, n. 136
Legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata in relazione alla sospensione del processo.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'onere di specificità dei motivi di appello può ritenersi assolto anche mediante la riproposizione delle ragioni già svolte in primo grado, purché dal gravame emerga in modo inequivoco la volontà di contestare la decisione impugnata nel suo complesso o nei suoi punti essenziali.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, essendo una sanzione eccezionale che limita l'accesso alla tutela giurisdizionale, deve essere applicata restrittivamente.
- Chi deduce in cassazione l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello ha l'onere di riportare nel ricorso, almeno per la parte rilevante, il contenuto dell'atto di appello e di spiegare perché esso fosse specifico; il mero rinvio agli atti di merito non soddisfa il principio di autosufficienza.
- Quando è denunciato un error in procedendo, il potere della Corte di esaminare direttamente gli atti del merito presuppone comunque un motivo di ricorso ammissibile e specificamente articolato.
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