Cassazione Civile, Ordinanza n. 03601/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
Un appaltatore di opere di impianti idrici, termici e fognanti aveva chiesto il pagamento del saldo del corrispettivo residuo di un appalto di circa 440.619 euro. Il tribunale aveva accolto la domanda per circa 77.924 euro; la corte d'appello, su impugnazione della committente, ha riformato parzialmente la decisione ritenendo provata una comune volontà delle parti di applicare uno sconto del 20% sul corrispettivo e ha ridotto la condanna a circa 4.924 euro. L'appaltatore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che l'appello dovesse essere dichiarato inammissibile perché privo di ragionevole probabilità di accoglimento e comunque non idoneo a rimettere in discussione un capo portante della decisione di primo grado; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., deducendo che la corte territoriale avesse male valutato prove documentali, testimoniali e la c.t.u., attribuendo indebitamente rilievo allo sconto del 20% non compatibile con i pagamenti già eseguiti; 3) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. in tema di compensazione delle spese, ritenuta ingiustificata; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014 per la liquidazione degli onorari del giudizio di appello senza rispetto dei parametri tariffari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi: ha affermato che, una volta esaminato l'appello nel merito, non è sindacabile in cassazione la mancata declaratoria di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c.; ha ritenuto inammissibile/sconfinante nel merito la censura sulla valutazione delle prove, ricordando che il giudice di merito apprezza le prove secondo prudente valutazione e non deve confutare analiticamente ogni elemento; ha giudicato corretta la compensazione delle spese nella misura di due terzi alla luce della disciplina applicabile ratione temporis e della soccombenza reciproca o di giusti motivi. Ha invece accolto parzialmente il quarto motivo, rilevando che nella liquidazione delle spese del secondo grado non erano stati rispettati i minimi tariffari. Per tale ragione ha cassato la sentenza limitatamente a questo profilo e ha deciso nel merito, liquidando per l'intero giudizio di appello la somma di 1.600 euro oltre accessori, da corrispondere al difensore antistatario. Ha inoltre compensato per un quarto le spese del giudizio di legittimità e condannato il ricorrente al pagamento dei restanti tre quarti.
Norme richiamate
art. 348-bis c.p.c.
La mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento non è ulteriormente sindacabile in cassazione quando il giudice di appello abbia già esaminato l'impugnazione nel merito con cognizione piena.
art. 112 c.p.c.
È richiamato come norma processuale in combinato con l'art. 348-bis c.p.c. ai fini della censura sull'asserita mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 115 c.p.c.
La censura sulla sua violazione, relativa alla valutazione delle prove, non è stata accolta perché la corte di merito ha comunque motivato il proprio convincimento.
art. 116 c.p.c.
Il giudice di merito valuta le prove secondo il proprio prudente apprezzamento; la cassazione non può sovrapporre un diverso apprezzamento se la motivazione è effettiva, coerente e non meramente apparente.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione al tema dell'onere della prova e alla dedotta erronea valutazione della prova documentale e testimoniale.
art. 92 c.p.c.
Nel regime applicabile ratione temporis, il giudice può compensare parzialmente o integralmente le spese in caso di soccombenza reciproca o per altri giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione.
art. 91 c.p.c.
Le spese del giudizio devono essere liquidate secondo i parametri applicabili; la violazione dei criteri tariffari nella liquidazione del secondo grado ha giustificato l'accoglimento parziale del ricorso.
art. 2 d.m. 55/2014
Richiamato tra le norme sui parametri per la liquidazione dei compensi professionali applicabili alla difesa nel giudizio civile.
art. 4 d.m. 55/2014
Richiamato per i parametri di liquidazione degli onorari, che la corte territoriale non ha rispettato nella determinazione delle spese di appello.
art. 5 d.m. 55/2014
Richiamato in tema di fase istruttoria e liquidazione dei compensi, con conseguente correzione in cassazione della liquidazione delle spese del secondo grado.
Massime di principio
- Una volta che il giudice di appello abbia deciso l'impugnazione nel merito con cognizione piena, la mancata declaratoria di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. non è di per sé sindacabile in cassazione.
- La valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; in cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio, salvo motivazione assente, apparente o manifestamente illogica.
- Il giudice di merito non è tenuto a discutere espressamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare tutte le deduzioni difensive, purché esponga una motivazione effettiva, coerente e comprensibile.
- La compensazione delle spese processuali può essere disposta, nel regime applicabile ratione temporis, in presenza di soccombenza reciproca o di altri giusti motivi esplicitamente indicati in motivazione.
- La liquidazione delle spese deve rispettare i parametri normativi vigenti; la loro violazione comporta cassazione limitatamente al capo relativo alle spese e può essere corretta direttamente dalla Corte di cassazione nel merito.
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