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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03700/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte contrattuale)

La controversia

La controversia nasce da una transazione stipulata per definire pregresse liti di vicinato e su questioni fondiarie. Secondo una parte, l'altra non aveva adempiuto a obblighi assunti nella transazione, tra cui la stipula di una permuta di un fondo, la concessione di una servitù di passaggio e la realizzazione di opere idrauliche per evitare il deflusso delle acque. In primo grado erano state respinte sia le domande di adempimento sia la riconvenzionale di risoluzione. In appello, dopo un primo giudizio di legittimità che aveva cassato con rinvio per erronea applicazione dell'art. 1455 c.c., la Corte territoriale ha nuovamente rigettato la domanda di risoluzione e dichiarato inammissibili le domande avversarie. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducono che il giudice di rinvio abbia violato il principio di diritto già enunciato dalla Cassazione, riaprendo indebitamente la valutazione sulla gravità dell'inadempimento invece di trarne le conseguenze già fissate dalla sentenza rescindente; lamentano inoltre la violazione del giudicato esterno e interno, nonché falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 e 1375 c.c., per non avere la Corte di merito dichiarato la risoluzione della transazione una volta ritenuto grave l'inadempimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, rilevando che il giudice di rinvio non avrebbe dovuto riesaminare la gravità dell'inadempimento, già in precedenza apprezzata come grave, ma limitarsi a trarne la conseguenza della risoluzione del contratto secondo il principio di diritto già fissato. Per questo ha accolto il ricorso, cassato in relazione la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    invocato per ottenere una pronuncia costitutiva che tenesse luogo del consenso alla stipula della permuta prevista nella transazione

  • art. 1453 c.c.

    richiamato quale norma sulla risoluzione per inadempimento, oggetto della censura di falsa applicazione

  • art. 1455 c.c.

    la gravità dell'inadempimento va valutata ai fini della risoluzione; una volta già accertata, il giudice del rinvio deve trarne le conseguenze senza riesaminare la convenienza della domanda

  • art. 1460 c.c.

    menzionato nel ricorso come parametro indebitamente posto a fondamento del rigetto, insieme al tema della legittimità dell'inadempimento

  • art. 1375 c.c.

    richiamato come norma sulla buona fede nell'esecuzione del contratto, asseritamente violata

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve rispettare il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato in relazione ai limiti del giudizio di rinvio

  • art. 2909 c.c.

    invocato per la violazione del giudicato esterno

  • art. 12 disp. legge in generale

    richiamato nel motivo insieme al giudicato esterno

  • art. 360 c.p.c.

    base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale

  • art. 360 c.p.c.

    base del secondo motivo per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può riaprire questioni già decise o comunque coperte dalla sentenza rescindente.
  • Quando la gravità dell'inadempimento sia stata già accertata, il giudice del rinvio deve limitarsi a trarne il corollario giuridico della risoluzione, senza sostituire una nuova valutazione di merito sulla stessa gravità.
  • Ai fini dell'art. 1455 c.c. l'apprezzamento della gravità dell'inadempimento va condotto in funzione dell'interesse della parte adempiente alla regolare esecuzione del contratto, non della maggiore o minore convenienza processuale della domanda di risoluzione rispetto a quella di adempimento.
  • È censurabile la decisione del giudice del rinvio che, invece di conformarsi alla sentenza di cassazione, fondi il rigetto su una rivalutazione dei fatti o su un diverso percorso logico-giuridico incompatibile con il dictum rescindente.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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