Cassazione Penale, Sentenza n. 32470/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Latina che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di riesame del sequestro preventivo (del 19/01/2023) relativo a una struttura tensostatica coprente un campo da padel, ritenendo che non fosse depositata alcuna nomina fiduciaria difensiva relativa al procedimento incidentale. La difesa invece sosteneva che esisteva una nomina fiduciaria del 9/12/2022 presente nel fascicolo del Pubblico ministero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato l'ordinanza impugnata rimettendo il giudizio al Tribunale di Latina per nuovo esame. La Corte ha rilevato che: (1) l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze locale non rileva in sede di legittimità e non obbliga al rinvio; (2) il difensore dell'indagato non necessita di procura speciale per proporre la richiesta di riesame, essendo sufficiente la procura ai sensi dell'art. 96 c.p.p.; (3) la nomina del difensore risultava effettivamente nel fascicolo del Pubblico ministero, pertanto il vizio ritenuto dal Tribunale era infondato.
Norme richiamate
art. 96 cod. proc. pen.
La procura rilasciata ai sensi dell'art. 96 autorizza il difensore dell'indagato a esercitare tutte le facoltà processuali dell'indagato, inclusa la proposizione della richiesta di riesame; non è necessaria una procura speciale per il difensore dell'indagato.
art. 322 cod. proc. pen.
Nel caso del terzo che richiede la restituzione del bene sequestrato, l'impugnazione spetta al terzo medesimo e il difensore del terzo necessita di procura speciale; tale regola è distinta rispetto alla posizione dell'indagato.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
La disciplina emergenziale che consente la celebrazione in pubblica udienza solo se tempestivamente richiesta dal difensore è compatibile con il giusto processo; la Corte ha ritenuto che la mancata richiesta di trattazione orale non obbliga al rinvio.
art. 24 Cost.
Citato nel contesto della valutazione di compatibilità costituzionale della disciplina emergenziale sul rito cartolare; la Corte non ha ritenuto sussistente contrasto che impedisca l'applicazione delle regole emergenziali.
art. 111 Cost.
Richiamato nella valutazione della compatibilità delle misure procedurali emergenziali con il diritto a un giusto processo; la Corte ha ritenuto la compatibilità nella misura in cui è consentita la richiesta di udienza pubblica.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dagli ordinamenti sovranazionali (es. CEDU); la Corte ha considerato compatibile la disciplina emergenziale con tali obblighi.
art. 6 CEDU
Richiamato nel confronto con le garanzie del giusto processo; la Corte ha ritenuto che la possibilità per il difensore di chiedere trattazione orale renda compatibile il rito cartolare con l'art. 6 CEDU.
Massime di principio
- Il difensore dell'indagato munito di procura ai sensi dell'art. 96 c.p.p. può proporre la richiesta di riesame del sequestro senza necessità di procura speciale.
- Il difensore di un terzo (es. soggetto che chiede la restituzione) deve avere procura speciale, poiché l'impugnazione è spettanza del terzo e non dell'indagato.
- La mancata produzione in udienza della nomina difensiva non esclude a priori l'esercizio del diritto di difesa se la nomina risulta già negli atti (es. nel fascicolo del P.M.); il giudice deve verificare la presenza del documento nel fascicolo prima di dichiarare inammissibile.
- L'adesione ad astensioni proclamate da camere penali locali non vincola la Corte di Cassazione; le astensioni in sede nazionale richiedono iniziative di organismi con competenza nazionale.
- In regime di norme emergenziali (es. disposizioni sul procedimento cartolare durante la pandemia) l'assenza di richiesta di trattazione orale non impone automaticamente il rinvio; il sistema è compatibile con il diritto di difesa purché sia riconosciuta la facoltà di richiedere la trattazione pubblica.
- In presenza di un vizio procedurale formale (es. errata valutazione sulla sussistenza della procura) la Corte può annullare il provvedimento e rinviare per nuovo esame, garantendo il contraddittorio e il diritto di difesa.
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