Cassazione Penale, Sentenza n. 310/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere con due motivi: (1) violazione dell'art. 297 c.p.p. invocando la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare perché l'arresto in flagranza del 5/5/2022 e la successiva condanna avrebbero già consentito di adottare la misura anche per la contestata partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990); (2) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, deducendo che, dopo l'arresto del 2022 e il periodo di arresti domiciliari, non sussisteva più il pericolo di reiterazione e i legami con l'associazione si sarebbero interrotti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata l'istanza di retrodatazione: la Corte ha richiamato la giurisprudenza sull'istituto dell'art. 297 c.p.p. e verificato che negli atti del primo procedimento, al momento del rinvio a giudizio, non erano desumibili gli elementi indiziari articolati a fondamento della contestazione associativa emersi solo con l'informativa finale di maggio 2023; inoltre i procedimenti erano separati e la retrodatazione automatica prevista per ordinanze emesse nello stesso procedimento non si applica. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla carenza delle esigenze cautelari, rilevando l'applicabilità della presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. e valutando l'attualità del pericolo di reiterazione sulla base delle modalità di condotta e della continuità dell'attività illecita anche dopo i primi arresti. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 297 cod. proc. pen.
Disciplina della retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare: la Corte ricorda le diverse ipotesi (ordinanze nello stesso procedimento; in procedimenti diversi ma con connessione qualificata) e conferma che la retrodatazione si applica solo se, al momento della prima ordinanza o del rinvio a giudizio nel primo procedimento, erano già desumibili dagli atti gli elementi a fondamento della seconda misura; la retrodatazione automatica opera soltanto per le ordinanze emesse nello stesso procedimento.
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamata la doppia presunzione relativa alla necessità della custodia cautelare (pericolosità di reiterazione in reati gravi): la Corte ne evidenzia l'applicazione nel caso concreto come base per ritenere attuali le esigenze cautelari.
art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sulla detenzione illecita di stupefacenti: fatto per cui il ricorrente era stato arrestato in flagranza nel 2022 e poi condannato; usato nel confronto tra primi fatti e successive contestazioni associative.
art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: reato contestato nella seconda ordinanza e rispetto al quale si discute la sussistenza degli elementi indiziari già desumibili al momento del primo procedimento.
art. 12 cod. proc. pen.
Riferimento alla nozione di connessione tra reati nel codice di procedura penale: la Corte precisa che la connessione di cui all'art.12 non è sufficiente, di per sé, a far valere l'identità del procedimento ai fini della retrodatazione se formalmente i procedimenti sono separati negli atti (registro ex art. 335).
art. 335 cod. proc. pen.
La formalità dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art.335 è il parametro di riferimento per individuare se le ordinanze siano state adottate nello stesso procedimento o in procedimenti distinti; tale dato formale è rilevante ai fini della retrodatazione.
Sentenza Corte cost. n. 233 del 2011
Citata per ricordare che la retrodatazione può essere applicata anche se per i fatti della prima ordinanza vi è stata condanna passata in giudicato antecedente alla seconda misura, riducendo il termine della seconda alla data di applicazione della prima.
Giurisprudenza (Sez.U. Rahulia, Librato, Cavallo; Sez.3 Di Biase, Mantello; Sez.6 Paladini; Sez.4 De Mitri)
La Corte richiama e applica i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità: criteri per l'automatismo della retrodatazione, nozione di 'desumibilità' delle fonti indiziarie (non mera conoscibilità ma compendio documentale o dichiarativo che consenta un apprezzamento prognostico), onere della parte che invoca la retrodatazione di provarne i presupposti, e limiti all'estensione di principi estranei (es. disciplina delle intercettazioni).
Massime di principio
- La retrodatazione prevista dall'art. 297 c.p.p. non opera automaticamente quando le ordinanze cautelari sono emesse in procedimenti formalmente distinti: è decisiva la formalità dell'iscrizione della notizia di reato (art. 335) e la desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi a fondamento della seconda misura.
- Per 'desumibilità' non è sufficiente la mera conoscibilità storica di fatti; è necessaria la presenza, negli atti anteriori, di un compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di formulare un apprezzamento prognostico maturo sugli indizi e sulle esigenze cautelari.
- Chi invoca la retrodatazione in contestazioni a catena ha l'onere di dimostrare sia l'esistenza di una connessione qualificata sia la desumibilità, dagli atti del primo procedimento, degli elementi favorevoli alla seconda misura.
- La regola dell'automatismo della retrodatazione riguarda solo le ordinanze emesse nello stesso procedimento per fatti connessi; la nozione sostanziale di 'unicità del procedimento' elaborata in altre materie (es. intercettazioni) non è trasferibile automaticamente a questo ambito.
- La sussistenza delle esigenze cautelari può essere desunta anche dalla modalità della condotta e dalla prosecuzione dell'attività illecita nonostante interventi repressivi precedenti; il fatto che l'imputato sia stato sottoposto a misure meno afflittive (arresti domiciliari) in un altro procedimento non esclude di per sé il pericolo di reiterazione.
- In casi analoghi, valutare sempre: (a) la struttura formale dei procedimenti (iscrizioni nel registro), (b) il contenuto documentale degli atti anteriori e se esso consente una valutazione prognostica, e (c) l'onere probatorio della parte che chiede la retrodatazione.
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