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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12772/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha convalidato il sequestro probatorio del sensore di movimento montato sul trattore stradale targato DS195XB di proprietà della De Clemente Trasporti s.r.l., disposto in relazione all'accertata alterazione dell'impianto tachigrafo. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione del termine perentorio di 10 giorni per la decisione del giudice del riesame (atti restituiti dalla Cassazione il 28/01/2021 e decisione emessa il 09/02/2021); 2) difetto di motivazione, in quanto il pubblico ministero non avrebbe adeguatamente motivato sul fumus e sul nesso di pertinenza tra il bene sequestrato e il reato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato che il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 5-bis, c.p.p. si applichi alle misure cautelari reali e al sequestro probatorio in sede di rinvio: la disciplina del comma 5-bis concerne esclusivamente le misure cautelari personali e non si estende ai procedimenti relativi a misure reali, come confermato da giurisprudenza consolidata. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la motivazione del decreto di convalida adeguata, poiché il decreto richiamava il verbale di sequestro che attestava l'accertamento dell'alterazione dell'apparecchio tachigrafo; pertanto è stato ritenuto sussistente il nesso di pertinenza e il fumus. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Prevede il termine perentorio di dieci giorni per la decisione del tribunale del riesame in caso di annullamento con rinvio, ma la giurisprudenza lo interpreta come applicabile esclusivamente alle misure cautelari personali e non alle misure cautelari reali o al sequestro probatorio.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Riferimento normativo richiamato dall'art. 311; la mancata sovrapposizione normativa implica che la disciplina del comma 5-bis non estenda la sua efficacia ai procedimenti che ricadono sotto l'art. 309, comma 9, relativi alle misure personali.

  • art. 325, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso per cassazione contro le ordinanze nelle procedure di impugnazione nell'incidente cautelare reale; la mancata richiamabilità dell'art. 311, comma 5-bis dall'art. 325 è stata utilizzata per escluderne l'applicazione alle misure reali.

  • legge n. 47 del 2015

    Ha introdotto il comma 5-bis nell'art. 311 c.p.p.; la modifica è stata interpretata dalla giurisprudenza come diretta a stringere i tempi solo per le misure personali.

  • Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016 (Rv. 266790)

    Giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che il comma 5-bis non si applica alle misure reali e ai sequestri probatori, escludendo l'inedita cadenza temporale per tali procedimenti.

  • Sez. 1, n. 39259 del 15/06/2017 (Rv. 270752)

    Conferma il principio secondo cui il termine perentorio di dieci giorni si applica esclusivamente alle misure cautelari personali e non alle misure reali.

  • Sez. 4, n. 51345 del 09/10/2018 (Rv. 274007)

    Ulteriore affermazione del principio di esclusione dell'ambito applicativo del comma 5-bis alle misure reali.

Massime di principio

  • Il termine perentorio di 10 giorni previsto dall'art. 311, comma 5-bis, c.p.p. si applica soltanto alle misure cautelari personali; non può essere invocato per ottenere l'annullamento di provvedimenti relativi a misure cautelari reali o sequestri probatori dopo rinvio.
  • La convalida di un sequestro probatorio è adeguatamente motivata quando il decreto richiama il verbale di sequestro che documenta l'accertamento tecnico (es. alterazione del tachigrafo) e il nesso di pertinenza tra il bene sequestrato e il reato.
  • Per censurare il vizio di motivazione non basta una generica doglianza: l'impugnante deve dimostrare l'assenza di qualsiasi riferimento fattuale o giuridico che giustifichi il vincolo, o che le affermazioni del verbale siano manifestamente contraddittorie o prive di riscontro.
  • Nei casi di presunta alterazione di strumenti di registrazione (tachigrafi, cronotachigrafi ecc.), il sequestro di componenti tecniche è giustificato se gli accertamenti di polizia o peritali documentano anomalie rilevanti e il conseguente nesso di pertinenza con il reato.
  • La parte soccombente in sede di ricorso contro ordinanze cautelari reali è normalmente condannata alle spese processuali; valutare la concreta forza probatoria degli atti di sequestro prima di proporre impugnazioni.

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