Cassazione Penale, Sentenza n. 51479/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della loro condanna per il delitto di "atti persecutori" (stalking) formulata dal Tribunale di Avellino e dalla Corte d'appello di Napoli. Hanno articolato tre motivi: 1) omessa assunzione di una prova decisiva (richiesta di perizia per accertare il nesso di causalità tra le condotte e i disturbi d'ansia della persona offesa), dedotta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.; 2) vizio della motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) in relazione alla qualificazione penale e alla valutazione delle prove, dedotta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; i ricorrenti contestavano la prevalenza di dichiarazioni unilaterali della vittima e di riscontri de relato, e il contrasto tra le dichiarazioni della vittima e la documentazione sanitaria; 3) (sola Yukhymchuk) domanda di riqualificazione dei fatti in minaccia o molestie e censura per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Motivazioni principali: 1) il motivo relativo alla mancata perizia è inammissibile perché la perizia era stata richiesta ai sensi dell'art. 507 c.p.p. (potere discrezionale del giudice) e la censura di "omessa assunzione di prova decisiva" in Cassazione può essere sollevata solo se il mezzo probatorio era stato richiesto ex art. 495, comma 2; inoltre la perizia non era decisiva dato che i giudici di merito avevano ravvisato non solo uno stato d'ansia ma anche un'alterazione delle abitudini di vita della vittima; 2) le censure sulla motivazione sono infondate: la Corte territoriale ha spiegato che non è necessario dimostrare una sindrome ansiosa patologica, essendo sufficiente che le condotte abbiano ingenerato angoscia e fondato timore con alterazione delle abitudini di vita; le contestazioni costituiscono rivalutazioni di merito non ammissibili in Cassazione; 3) la richiesta di riqualificazione è infondata perché i giudici di merito hanno adeguatamente motivato l'esistenza di condotte numerose e reiterate e il diniego dell'attenuante è stato correttamente argomentato. Conseguenze processuali: rigetto dei ricorsi e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento di Cassazione; la domanda delle parti civili di rifusione delle spese in favore loro in questa sede è stata invece respinta perché il difensore delle parti civili non ha partecipato all'udienza e non ha fornito un contributo specifico ai motivi di impugnazione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Norma che consente di impugnare in Cassazione l'omessa assunzione di una prova decisiva; la Corte precisa che tale motivo è utilizzabile solo se la prova era richiesta ex art. 495, comma 2, e non quando la richiesta sia stata formulata nell'ambito dei poteri discrezionali previsti dall'art. 507
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Consente di censurare in Cassazione la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; nel caso la Corte ha ritenuto le ragioni di merito non fondate e ha richiamato il divieto di riesame del merito in sede di legittimità
art. 507 cod. proc. pen.
Regola i poteri discrezionali del giudice di merito per l'integrazione probatoria; la Corte ha stabilito che la richiesta di prova svolta nell'ambito di tale norma non legittima, in Cassazione, la censura per "omessa assunzione di prova decisiva" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d)
art. 495, comma 2 cod. proc. pen.
Individua i mezzi di prova la cui assunzione, se richiesta, può essere dedotta in Cassazione come omessa prova decisiva; la Corte distingue tra richieste formulate ex art. 495(2) e richieste formulate nell'ambito dell'art. 507
art. 114 cod. pen.
Disciplina le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego dell'attenuante nei confronti della ricorrente, sulla base della gravità e reiterazione delle condotte
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che riguarda la condanna alle spese del procedimento; la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di Cassazione
artt. 523, commi 1 e 2; 614, comma 4; 153 disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate per stabilire che la parte civile deve partecipare personalmente all'udienza di Cassazione per ottenere la rifusione delle spese: la Corte ha applicato l'orientamento secondo cui il deposito di memoria in cancelleria non sostituisce la partecipazione orale necessaria a giustificare la condanna alle spese in favore della parte civile
Massime di principio
- La censura di "omessa assunzione di prova decisiva" in Cassazione è ammissibile solo se il mezzo probatorio era stato richiesto ai sensi dell'art. 495, comma 2 c.p.p.; le richieste formulate nell'ambito dei poteri discrezionali ex art. 507 non consentono tale motivo in Cassazione
- In giudizio di legittimità la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio: molte censure attengono al merito e saranno respinte se si configurano come una richiesta di rivalutazione degli elementi già valutati
- Per i reati di "atti persecutori" (stalking) è sufficiente provare che le condotte hanno ingenerato uno stato di angoscia, fondato timore per l'incolumità o un'alterazione delle abitudini di vita della vittima; non è necessario dimostrare una patologia ansiosa certificata
- La contraddizione apparente tra la descrizione soggettiva della vittima e parametri oggettivi contenuti in referti (es. pressione nella norma) non esclude automaticamente la rilevanza penale della condotta: conta l'effetto sulla sfera psicologica e comportamentale della vittima
- Le richieste di riqualificazione del reato in sede di legittimità sono difficilmente accolte quando i giudici di merito abbiano motivato in modo coerente la qualificazione prescelta basandosi su pluralità e reiterazione di condotte
- Per ottenere la condanna alle spese di Cassazione in favore della parte civile è necessario che il relativo difensore partecipi personalmente all'udienza e fornisca un contributo specifico: il mero deposito di memoria in cancelleria non è sufficiente
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