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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10342/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello sostenendo: 1) vizio di qualificazione giuridica perché il PIN ottenuto con violenza sarebbe da considerarsi una "cosa mobile" e la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come rapina aggravata anziché estorsione aggravata; inoltre la somma sottratta proveniva da un terzo e non direttamente dalla vittima; 2) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio per non avere considerato la condizione di ludopatia quale elemento favorevole per le attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto assente violazione del principio ne bis in idem, avendo i due procedimenti riguardato segmenti diversi della condotta. Ha confermato la qualificazione di estorsione per il segmento relativo all'ottenimento dei codici PIN, perché i PIN sono stati usati come prezzo della liberazione e per procurare denaro presso un terzo mediante la vittima; il PIN è qualificato come mera informazione e non come cosa mobile idonea a integrare la rapina, salvo che si dimostri una trasferibilità fisica o copia su supporto. Il reato di sequestro di persona (art. 605) è stato dichiarato sussistente e non impugnato. Infine la doglianza sulla ludopatia è stata ritenuta infondata: il giudice di merito ha valutato compiutamente i fatti e legittimamente ha escluso le attenuanti generiche per la gravità delle modalità commissive. Condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. pen.

    La fattispecie di estorsione è stata ritenuta applicabile quando la chiave di accesso (PIN), ottenuta con violenza e minaccia, è stata utilizzata come prezzo per la liberazione della vittima e per procurare il profitto mediante prelievi/bonifici.

  • art. 605 cod. pen.

    Il sequestro di persona è stato considerato sussistente in relazione alla privazione della libertà della vittima; tale profilo non è stato contestato in Cassazione.

  • art. 133 cod. pen.

    La valutazione delle circostanze attenuanti generiche spetta al giudice di merito che può valorizzare uno solo degli elementi previsti; la ludopatia non è stata ritenuta sufficiente a giustificare l'attenuante nel caso concreto.

  • Sez. 4, n. 6617 del 24/11/2016, Frontino, Rv. 269225

    Sez. 4, n. 6617 del 24/11/2016, dep. 2017, Frontino, Rv. 269225

    Principio secondo cui per 'cosa mobile' si intende entita idonea alla detenzione fisica, sottrazione o trasporto; informazioni prive di consistenza materiale non rientrano nel concetto salvo che non siano rese materiali.

  • Sez. 2, n. 11959 del 07/11/2019, Carluccini, Rv. 278571

    Sez. 2, n. 11959 del 07/11/2019, dep. 2020, Carluccini, Rv. 278571

    I dati informatici possono assumere la qualifica di cosa mobile quando presentano una fisicita strutturale misurabile e sono trasferibili, ad esempio mediante copiatura su supporto.

  • Sez. 2, n. 21956 del 18/02/2016, Tronchetti Provera, Rv. 267162

    Sez. 2, n. 21956 del 18/02/2016, Tronchetti Provera, Rv. 267162

    Ai fini della ricettazione la 'cosa' proveniente da delitto puo essere il supporto fisico su cui siano trasferiti dati indebitamente carpiti; il supporto materiale e la trasferibilita sono rilevanti.

Massime di principio

  • Il PIN o altra chiave di accesso costituiscono informazione e, in linea generale, non sono 'cose mobili' suscettibili di rapina, salvo che venga dimostrata la loro materializzazione o trasferimento su supporto fisico.
  • La condotta di ottenere codici di accesso mediante violenza/minaccia e usarli per farsi pagare la libertà della vittima integra generalmente il reato di estorsione, anche se il denaro proviene da un terzo contattato tramite il telefono della vittima.
  • Non sussiste ne bis in idem quando diversi procedimenti penali riguardano segmenti distinti e autonoma qualificazione giuridica dei fatti.
  • La valutazione delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito: la presenza di una patologia (es. ludopatia) deve essere valutata nel contesto degli altri elementi e può non essere ritenuta idonea a mitigare la responsabilità quando i fatti sono gravi.
  • Per qualificare dati o file come 'cosa mobile' occorre indicare elementi di fisicità e trasferibilità, come la copiatura su supporto o l'avulsione dal sistema originario.

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