Sentenza n. 6384/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l’annullamento: - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, negli estremi non conosciuta; - del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 adottato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; - dell’allegato A al decreto n. 29985/2022; - del decreto n. 634 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 03/09/2019 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); - del decreto n. 696 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 11/09/2019 al 25/09/2019 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); - del decreto n. 692 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); - della nota prot. 18453/2019 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); - del decreto n. 441 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 04/09/2019 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l’Area Bassa Friulana nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l’Area Giuliano Isontina nell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); - del decreto n. 187 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); - del decreto n. 145 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 05/09/2019 adottato dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO); - del decreto n. 376 pubblicato all’albo pretorio aziendale in data 14/08/2019 e adottato dall’I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO); - del decreto n. 149 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 23/10/2019 al 07/11/2019 adottato dall’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); - del decreto n. 130 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 25/09/2019 al 10/10/2019 e adottato dall’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); - del decreto n. 101 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 13/08/2019 al 28/08/2019 e adottato dall’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); - della nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); - della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 2019 dell’Azienda regio-nale di coordinamento per la salute (ARCS); - della nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità; - della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o in-direttamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 (doc. 6 – Intesa CSR 14 settembre 2022) e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR (doc. 7 – Intesa 213 CSR); nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. 98/2011, dell’art. 1, comma 131, lett. b) della L. n. 228/2012, dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015, dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018, dell’art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022 per violazione degli artt. 3, 9, 11, 23, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lett. e) e 117 comma 1 della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Costituzione e, in via subordinata, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Euro-pea ex art. 267 del TFUE; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della Legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex art. 64 c.p.a. o alternativamente ex art. 116 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali, regionali e delle aziende sanitarie relativi alla determinazione dei tetti di spesa per dispositivi medici nel periodo 2015-2018 e alla richiesta di pagamento del relativo payback, nonché atti connessi e presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, atti regionali e provvedimenti delle aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia, contestando la quantificazione dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015-2018 e degli importi posti a suo carico mediante il meccanismo del payback. Sono stati dedotti vizi derivanti dall’illegittimità costituzionale delle norme primarie disciplinanti il meccanismo, in relazione a plurimi parametri costituzionali, alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Sono stati inoltre dedotti vizi propri degli atti impugnati ed è stato chiesto l’accesso agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa regionale e degli oneri di ripiano.
La decisione
Nel corso del giudizio è intervenuto l’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l’estinzione degli obblighi delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale versamento in favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha qualificato la situazione come sopravvenuto difetto di interesse, e non come cessazione della materia del contendere, poiché l’intervenuto pagamento rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento degli atti impugnati, senza che risultasse integralmente satisfattivo dell’interesse azionato un successivo operato della pubblica amministrazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con assorbimento di ogni ulteriore questione di merito, comprese le censure di illegittimità costituzionale e la richiesta di rinvio pregiudiziale. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
La disposizione sopravvenuta consente alle aziende fornitrici di estinguere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il pagamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali; l’adempimento rende improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse i ricorsi contro tali provvedimenti quando l’eventuale annullamento non sia più utile.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
È indicato come fonte degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
È richiamato quale disposizione relativa ai provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei ricorsi e agli effetti dell’inadempimento delle aziende fornitrici.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
È richiamato dall’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025 tra le disposizioni che prevedono gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato quale base processuale per la celebrazione da remoto della camera di consiglio.
art. 64 c.p.a.
È indicato dalla ricorrente quale base della richiesta di ordine di esibizione della documentazione non rilasciata.
art. 116 c.p.a.
È indicato dalla ricorrente, in via alternativa, quale rito per la domanda di accesso agli atti.
Massime di principio
- La sopravvenienza di un fatto o di un atto che renda sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si distingue dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima richiede che l’operato successivo della pubblica amministrazione sia integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, mentre la prima ricorre anche quando un atto o un fatto sopravvenuto renda inutile la pronuncia richiesta, senza realizzare necessariamente una piena soddisfazione dell’interesse sostanziale.
- Quando il ricorrente adempie a una disciplina sopravvenuta che estingue l’obbligazione sostanziale oggetto della controversia e rende non utile l’eventuale annullamento degli atti impugnati, il giudice può dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, assorbendo le ulteriori censure di merito e le questioni di legittimità costituzionale o di diritto dell’Unione non più rilevanti ai fini della decisione.
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