Sentenza n. 2897/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero, stabilmente presente e lavoratore in Italia dal 2009, aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il rinnovo era stato negato dalla Questura perché, presso l'indirizzo indicato come sede legale dell'impresa e residenza, il richiedente era risultato irreperibile e perché il certificato di residenza prodotto a sostegno dell'istanza era stato accertato come materialmente contraffatto. Dopo il rigetto del ricorso gerarchico per silenzio, il ricorrente aveva impugnato il diniego deducendo violazione degli artt. 2, 3, 6 e 10-bis l. 241/1990, degli artt. 5, comma 5, 6, commi 7 e 8, e 26, comma 3, d.lgs. 286/1998, nonché dell'art. 97 Cost., dell'art. 8 CEDU e dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e perplessità motivazionale. L'interessato sosteneva che gli accertamenti fossero stati svolti sulla base di un errore nella trascrizione delle generalità, riferibile alla pratica di iscrizione anagrafica e al rilascio della carta d'identità elettronica, e valorizzava la nuova residenza regolarmente dichiarata, la posizione lavorativa stabile e l'assenza di carichi pendenti. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo assorbente la falsità materiale del documento. In appello sono stati dedotti error in judicando e in procedendo, errata valutazione del materiale istruttorio, difetto di motivazione per parzialità e contraddittorietà, violazione delle medesime disposizioni normative e ulteriore eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e violazione del giusto procedimento. L'appellante ha sostenuto che la falsità fosse solo oggetto di deferimento all'autorità giudiziaria e non fosse stata adeguatamente accertata e che le sopravvenienze favorevoli avrebbero dovuto essere valutate.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR Campania è stata integralmente confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto acclarata la falsificazione materiale del certificato di residenza sulla base degli accertamenti della Polizia municipale, precisando che l'assenza di un seguito del procedimento penale non incide sull'autonomo accertamento amministrativo della falsità. L'appellante non ha fornito una contestazione chiara ed efficace dell'addebito, limitandosi a richiamare il possibile errore anagrafico e l'assenza di carichi pendenti, elementi ritenuti non decisivi. Il Collegio ha affermato che, nel sistema dell'immigrazione, la produzione o utilizzazione di documentazione contraffatta a sostegno della domanda di soggiorno costituisce una condotta fraudolenta con efficacia impeditiva autonoma e assorbente. Tale condotta giustifica il diniego o il rinnovo del permesso, senza necessità di applicare analogicamente l'art. 75 d.P.R. 445/2000, riferito alle dichiarazioni sostitutive non veritiere e non al falso materiale. La falsificazione integra un quid pluris rispetto alla mera mancanza del requisito e impedisce di attribuire rilievo alle sopravvenienze favorevoli, quali la successiva regolarizzazione della residenza o la disponibilità di redditi e di un'attività lavorativa stabile. Le spese sono state compensate per l'assenza di attività difensiva sostanziale del Ministero, pur ritualmente costituito.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda
La disposizione esprime un generale disvalore dell'ordinamento per la produzione di documentazione falsa nei procedimenti di immigrazione e fonda l'effetto preclusivo della condotta fraudolenta.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato
La norma, letta con l'art. 4, comma 2, attribuisce alla produzione di documentazione contraffatta un'efficacia impeditiva autonoma rispetto al rilascio o rinnovo del permesso. La possibilità di valorizzare elementi sopravvenuti non opera quando il procedimento è stato caratterizzato da una condotta fraudolenta.
art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 286/1998
Chiunque contraffà o altera ... documenti al fine di determinare il rilascio ... di un permesso di soggiorno ... oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni
La previsione penale conferma il particolare disvalore attribuito all'utilizzo di documenti contraffatti per ottenere un titolo di soggiorno, senza che sia necessario attendere l'esito del procedimento penale per fondare il diniego amministrativo.
art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale argomento sistematico per sostenere la revoca del permesso conseguito in modo fraudolento.
art. 75 d.P.R. 445/2000
Non è applicabile analogicamente al falso materiale, poiché disciplina la decadenza dai benefici conseguenti a dichiarazioni sostitutive non veritiere, mentre nella fattispecie era stata accertata la confezione di un falso certificato anagrafico.
art. 103, comma 22, d.l. 34/2020
chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell’ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
La disposizione è richiamata solo ad abundantiam come ulteriore indice legislativo del disvalore delle falsità nelle procedure di immigrazione; il Collegio precisa che non trova specifica applicazione nella fattispecie.
art. 76 d.P.R. 445/2000
Richiamato dall'art. 103, comma 22, d.l. 34/2020 quale regime sanzionatorio delle false dichiarazioni o attestazioni nelle procedure di emersione.
art. 103, comma 18, d.l. 34/2020
contratto di soggiorno stipulato sulla base di un’istanza contenente dati non rispondenti al vero
È richiamato come previsione che sancisce la nullità del contratto di soggiorno fondato su un'istanza non veritiera, quale ulteriore indice sistematico del disvalore della falsità.
art. 2 l. 241/1990
Invocato dal ricorrente, ma non oggetto di specifica statuizione favorevole.
art. 3 l. 241/1990
Invocato in relazione al difetto di motivazione, ma ritenuto non ostativo alla legittimità del diniego fondato sull'accertata falsità documentale.
art. 6 l. 241/1990
Invocato in relazione ai doveri istruttori, ma non ritenuto violato, essendo stata accertata la falsificazione dagli organi competenti.
art. 10-bis l. 241/1990
Invocato in relazione alle garanzie partecipative, senza che il Collegio ravvisasse un vizio idoneo a superare l'efficacia impeditiva della falsità materiale.
art. 8 CEDU
Invocato dall'appellante, ma ritenuto recessivo rispetto alla condotta fraudolenta accertata.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocato quale parametro di buona amministrazione e garanzie procedimentali, senza esito favorevole per l'appellante.
artt. 2, 41 e 97 Cost.
Richiamati dall'appellante in relazione ai principi di correttezza, buon andamento e imparzialità, senza che il Collegio ravvisasse una violazione rilevante.
Massime di principio
- La produzione o l'utilizzazione di documentazione materialmente contraffatta a sostegno di una domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno costituisce una condotta fraudolenta autonomamente impeditiva, sufficiente a giustificare il diniego o il mancato rinnovo del titolo.
- L'accertamento amministrativo della falsità documentale può fondare il diniego del permesso di soggiorno senza necessità di attendere l'esito del procedimento penale relativo alla medesima condotta.
- La falsità materiale di un documento prodotto nel procedimento di immigrazione integra un quid pluris rispetto alla mera carenza del requisito sostanziale e rende irrilevanti le successive dimostrazioni del requisito, nonché le sopravvenienze favorevoli relative a residenza, reddito o attività lavorativa.
- L'art. 75 d.P.R. 445/2000, relativo alla decadenza dai benefici conseguenti a dichiarazioni sostitutive non veritiere, non è direttamente applicabile né utilizzabile automaticamente in via analogica quando la fattispecie riguarda la confezione o l'utilizzazione di un falso materiale.
- L'assenza di carichi pendenti o il mancato seguito del procedimento penale non smentiscono, di per sé, l'accertamento amministrativo della falsità documentale e non eliminano l'effetto preclusivo della condotta fraudolenta nel procedimento per il soggiorno.
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