Sentenza del 26/01/2015 n. 1299 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2002. Ha dedotto: la presunta inesistenza della notifica dell'avviso, effettuata mediante spedizione in busta chiusa senza relata; l'illegittimità dell'accertamento fondato sui valori delle aree edificabili determinati da una delibera comunale; il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del Comune e la mancata allegazione della delibera; l'omessa valutazione di una perizia giurata sul minor valore venale dei terreni; l'errata applicazione delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa; nonché l'omessa pronuncia sulle censure relative alla motivazione delle sanzioni e alla continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi. Ha ritenuto che l'eventuale nullità della notifica fosse stata sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso e che la delibera comunale sui valori venali non dovesse necessariamente essere allegata all'avviso, trattandosi di atto normativo o regolamentare conoscibile mediante pubblicazione. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato la perizia tecnica giurata del contribuente, contenente elementi specifici riguardanti l'ubicazione, il degrado dei terreni, i vincoli urbanistici e la concreta incidenza di tali fattori sul loro valore venale. Il quinto e il sesto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11
La disposizione è stata richiamata in relazione alla notificazione degli avvisi di accertamento ICI; la Corte ha comunque ritenuto sanata l'eventuale nullità della notifica dalla proposizione del ricorso.
Legge n. 890 del 1982, artt. 3 e 14
Richiamata per le modalità di notificazione a mezzo posta degli atti; la Corte non ha ravvisato un'inesistenza della notifica, poiché l'atto era giunto nella sfera di conoscibilità del contribuente.
Art. 156 c.p.c.
Applicabile anche al processo tributario, prevede la sanatoria della nullità degli atti processuali quando l'atto ha raggiunto il proprio scopo. La proposizione del ricorso ha sanato l'eventuale nullità della notifica dell'avviso.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g)
Consente ai Comuni di determinare valori venali minimi delle aree edificabili per zone omogenee ai fini ICI. La relativa delibera non deve necessariamente essere allegata all'avviso se è un atto normativo o regolamentare regolarmente pubblicato e non indispensabile alla comprensione della pretesa.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Impone l'allegazione o la riproduzione degli atti richiamati nell'avviso quando siano necessari a rendere comprensibili le ragioni della pretesa. L'obbligo non comprende gli atti normativi o regolamentari già conoscibili tramite pubblicazione, né quelli non indispensabili alla motivazione.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5
Rileva per la determinazione della base imponibile ICI, fondata, per le aree edificabili, sul valore venale in comune commercio. Tale valore deve essere valutato considerando anche le concrete condizioni urbanistiche e fisiche del terreno.
Art. 2697 c.c.
Disciplina l'onere della prova. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto decisivo il mancato esame della perizia del contribuente, che forniva elementi specifici potenzialmente idonei a contestare il valore attribuito dal Comune.
Art. 360 c.p.c., n. 5
Consente di denunciare il vizio di motivazione. La CTR è incorsa in tale vizio perché non ha spiegato le ragioni per cui disattendeva le argomentazioni puntuali contenute nella perizia giurata.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14
Richiamato in materia di sanzioni ICI; le questioni sanzionatorie sono rimaste assorbite dall'accoglimento del motivo sulla valutazione del valore delle aree.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5, 6, comma 2, 12 e 16
Richiamati per la responsabilità, l'esclusione della sanzionabilità in caso di obiettiva incertezza normativa, il principio della continuazione e la motivazione degli atti sanzionatori. La Corte non li ha esaminati nel merito, dichiarandoli assorbiti.
Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 3
Richiamato in tema di tutela dell'affidamento e di non sanzionabilità in presenza di incertezza normativa; la questione è rimasta assorbita.
Art. 112 c.p.c.
Richiamato per l'omessa pronuncia sulle censure relative alle sanzioni; anche tale motivo non è stato deciso per effetto del rinvio.
Massime di principio
- La notificazione irregolare di un atto tributario, quando non sia inesistente e l'atto sia comunque pervenuto al contribuente, può essere sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso, che dimostra il raggiungimento dello scopo della notifica.
- Un avviso di accertamento non deve necessariamente allegare delibere comunali o regolamenti regolarmente pubblicati, purché tali atti siano conoscibili e l'avviso contenga elementi sufficienti a comprendere la pretesa fiscale.
- Per la determinazione del valore imponibile di un'area edificabile non è sufficiente il mero richiamo a valori standardizzati: devono essere considerate le concrete caratteristiche del terreno, inclusi vincoli urbanistici, ubicazione, stato di degrado e possibilità effettive di edificazione.
- Una perizia tecnica di parte, se puntuale e circostanziata, deve essere esaminata dal giudice. Il suo mancato esame può integrare un vizio di motivazione e comportare la cassazione della decisione.
- Il giudice non è obbligato ad accogliere una perizia di parte, ma deve spiegare specificamente perché ritiene di non condividere le sue conclusioni quando esse contengano elementi concreti e potenzialmente decisivi.
- Quando viene accolto un motivo capace di incidere sulla stessa quantificazione della pretesa tributaria, le questioni ulteriori, comprese quelle sulle sanzioni, possono essere dichiarate assorbite e dovranno essere eventualmente riesaminate dal giudice del rinvio.
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