Sentenza del 08/10/2020 n. 2343 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
TARI - Rifiuti prodotti da natanti - Assoggettamento a tributo di banchine, pontili galleggianti e specchi d'acqua
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'assoggettamento a TARI di banchine, pontili galleggianti e specchi d'acqua ove i natanti si collocano o possono sostare. Il ricorrente contestava l'obbligo tributario sostenendo, in sostanza, che tali aree non dovessero essere considerate produttrici di rifiuti e quindi esenti dalla tassa.
La decisione
Il giudice ha ritenuto fondato l'assoggettamento a TARI delle banchine, dei pontili galleggianti e degli specchi d'acqua destinati alla collocazione o alla sosta dei natanti, sulla base di una presunzione di produzione di rifiuti collegata all'attività dei natanti e al fatto che i rifiuti vengono scaricati a terra e raccolti dal gestore comunale. Sono state però escluse dall'assoggettamento le aree non destinate alla collocazione e alla sosta (ad esempio i 'corridoi' di approdo), che non rientrano nella presunzione di produzione di rifiuti.
Norme richiamate
Disciplina del tributo sui rifiuti (TARI) e regolamento comunale applicabile
La norma sul tributo sui rifiuti è stata interpretata nel senso che si applica alle aree e alle strutture che, per destinazione e uso, determinano una presunzione di produzione di rifiuti; il regolamento comunale e l'organizzazione del servizio di raccolta confermano l'applicabilità della tassa quando i rifiuti dei natanti vengono raccolti e smaltiti dal gestore comunale.
Massime di principio
- La TARI può essere applicata anche alle aree di pertinenza marittima (banchine, pontili, specchi d'acqua) se esse sono destinate alla collocazione o alla sosta di natanti, attivando una presunzione di produzione di rifiuti.
- Vanno escluse dall'assoggettamento le aree che non sono destinate alla sosta o alla collocazione (ad es. corridoi di approdo): la destinazione d'uso concreta è decisiva.
- La presenza di un servizio comunale che raccoglie e smaltisce i rifiuti dalle aree e dai natanti rafforza la legittimità dell'imposizione tributaria.
- Il contribuente che contesta l'assoggettamento può cercare di superare la presunzione dimostrando l'assenza di produzione di rifiuti o l'assenza di destinazione alla sosta; l'onere probatorio grava sul ricorrente.
- È importante verificare le specifiche del regolamento comunale e l'organizzazione del servizio rifiuti per determinare la soggettività passiva e i criteri di calcolo della TARI in situazioni portuali o marine.
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