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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20237/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per reati connessi alla detenzione/porto e offerta in vendita di armi da guerra e arma comune, con aggravanti dell'agevolazione mafiosa e del metodo mafioso. Il ricorrente denunciava "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione" e sosteneva l'assenza di elementi concreti che dimostrassero la disponibilità effettiva delle armi di cui si discuteva nelle intercettazioni; negava inoltre di appartenere o di voler agevolare la cosca indicata e affermava che il notevole lasso di tempo trascorso avrebbe superato la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse prodotto motivi non consentiti (cumulazione indifferenziata di censure sulla motivazione e doglianze di natura fattuale), offrendo una lettura alternativa degli elementi probatori che costituisce questione di fatto riservata al giudice di merito. Il Tribunale ha correttamente ritenuto che dalle intercettazioni emergessero offerte serie di vendita di numerosi fucili automatici e di una pistola e che, ai sensi della legge n.895/1967, la posta in vendita sussiste anche senza possesso materiale o consegna. È stata ritenuta plausibile la conoscenza da parte di Artieri della caratura criminale del destinatario (Vizzari) e, quindi, l'aggravante dell'agevolazione mafiosa; la censura sull'applicazione del "metodo mafioso" è stata considerata priva di interesse in questa fase perché non incideva sulla misura. Quanto alla misura cautelare, la Corte ha confermato il principio secondo cui, per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 c.p., opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere che non è stata superata dal mero richiamo al tempo trascorso (circa un anno). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • legge n. 895 del 1967, art. 1

    La condotta di "porre in vendita" armi da guerra è sanzionata anche se non sussiste la diretta disponibilità materiale delle armi né la conseguente consegna; bastano trattative serie finalizzate alla negoziazione senza licenza.

  • codice penale, art. 416-bis.1

    Prevede aggravanti con riferimento all'agevolazione di associazioni mafiose e all'uso del metodo mafioso; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa in relazione alla conoscenza della caratura criminale del destinatario delle armi.

  • codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Stabilisce una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i delitti ivi indicati; la Corte ha confermato che tale presunzione prevale e non viene superata dal solo richiamo al tempo trascorso senza elementi specifici che dimostrino l'idoneità di misure alternative.

  • codice di procedura penale, art. 274

    Norma generale sulle misure cautelari; la Corte ha ricordato la prevalenza della norma speciale (art.275, comma 3) sulla generale per i delitti aggravati.

  • codice di procedura penale, art. 585, comma 4

    Prevede che l'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi nuovi; la Corte ha applicato tale principio estendendo l'inammissibilità anche alle censure aggiunte in sede cassazionale.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1 ter (e comma 1 bis richiamato)

    Stabilisce obblighi informativi/operativi verso l'istituto penitenziario quando una decisione non determina la rimessione in libertà; la Corte ha disposto l'invio della decisione al direttore dell'istituto per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari non è ammessa la semplice rielaborazione alternativa dei fatti o delle valutazioni probatorie: le questioni sull'interpretazione delle intercettazioni e sulla valutazione dei fatti sono, di regola, questioni di merito riservate al giudice d'appello o di merito e sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento della prova.
  • Le censure generiche, e la cumulación indifferenziata di "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità" della motivazione, sono inammissibili: il ricorso deve indicare specifiche violazioni di norme ovvero una motivazione manifestamente illogica secondo canoni di diritto.
  • La legge n.895/1967 punisce la messa in vendita di armi da guerra anche senza possesso materiale o consegna: l'esistenza di trattative serie finalizzate alla compravendita può integrare il reato anche in assenza della materiale disponibilità delle armi.
  • Per i reati aggravati ai sensi dell'art.416-bis.1 c.p. opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere; per superarla occorrono elementi concreti e specifici che dimostrino l'idoneità di misure alternative, non basta il mero richiamo al tempo intercorso.
  • L'erronea applicazione di un'aggravante può essere priva di interesse in sede di ricorso incidentale se essa non ha effetti immediati sulla natura o sul contenuto della misura cautelare impugnata.
  • I motivi nuovi in cassazione sono soggetti a limiti: se il ricorso principale è inammissibile, i motivi aggiunti vengono dichiarati inammissibili ai sensi dell'art.585 c.p.p.

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