Cassazione Civile, Ordinanza n. 28419/2023 del 11/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (gestore)
La controversia
Tre utenti del servizio idrico avevano convenuto in giudizio la società gestrice lamentando la somministrazione di acqua non potabile e non idonea al consumo domestico, perché con valori di arsenico e/o fluoruri superiori ai limiti di legge; chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali, biologici ed esistenziali, oltre alla restituzione del 50% dei canoni già pagati nel periodo di non potabilità e la riduzione del 50% dei canoni futuri. La società, costituitasi, aveva chiesto di essere manlevata dalla Regione e dall’Autorità d’Ambito, sostenendo anche il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il Tribunale aveva confermato la condanna risarcitoria verso la società, ma aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva verso la Regione. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: (1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dalle utenti, sostenendo che la presenza anche di domande restitutorie e riduttive del canone avrebbe attratto la controversia nella giurisdizione amministrativa; (2) violazione della disciplina del servizio idrico e della normativa sulla qualità dell’acqua, denunciando l’erronea declaratoria di difetto di giurisdizione sulla domanda di manleva, che avrebbe avuto natura civilistica; (3) omesso esame di fatti decisivi per la mancata valutazione della normativa richiamata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato in parte la sentenza impugnata limitatamente al capo che aveva negato la giurisdizione ordinaria sulla domanda di manleva della società verso la Regione Lazio, affermando invece che anche su tale domanda sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Ha rinviato al Tribunale di Viterbo, in diversa composizione, per la decisione nel merito della manleva e per le spese, comprese quelle di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1), c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione dedicato al difetto di giurisdizione
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, n. 5), c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo
art. 374 c.p.c.
le questioni di giurisdizione possono essere trattate dalle sezioni semplici quando sulla regola di riparto si sono già pronunciate le Sezioni Unite oppure quando il motivo è inammissibile per ragioni formali o per giudicato sulla giurisdizione
art. 366 c.p.c.
è richiamato come fonte dei requisiti di specificità del ricorso, la cui inosservanza può determinare inammissibilità
art. 346 c.p.c.
la Corte osserva che la questione di giurisdizione, dopo la decisione di merito, non poteva essere riproposta nei termini indicati dalla ricorrente, ma avrebbe richiesto ricorso incidentale
art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010
è invocato dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione amministrativa sulla domanda proposta dagli utenti
artt. 141 e ss. d.lgs. 152/2006
richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina del servizio idrico e alla qualità dell’acqua
artt. 9, 12 e 13 d.lgs. 31/2001
richiamati dalla ricorrente in tema di qualità delle acque destinate al consumo umano
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2011, n. 3921
richiamata dalla ricorrente quale ulteriore base normativa delle contestazioni
art. 1218 c.c.
viene evocato dalla ricorrente per sostenere la riconducibilità civilistica della responsabilità dedotta
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica il rito camerale di trattazione del ricorso
art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010
la Corte esclude che la sola presenza di domande restitutorie/riduttive del canone mutasse la natura ordinaria della controversia risarcitoria da utenza idrica, se riferita al rapporto individuale con il gestore
Massime di principio
- La domanda risarcitoria proposta dall’utente del servizio idrico nei confronti del gestore per fornitura di acqua non conforme ai limiti di potabilità appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché l’attività amministrativa di programmazione o organizzazione del servizio resta solo il presupposto dell’inadempimento del gestore nel rapporto individuale di utenza.
- Quando la causa sia stata decisa nel merito, la questione di giurisdizione può formare giudicato implicito; la mancata corretta devoluzione dell’eccezione in appello può rendere inammissibile il motivo di ricorso che la ripropone.
- La domanda di garanzia impropria o di manleva proposta dal gestore del servizio idrico verso l’ente pubblico, se accessoria rispetto alla domanda principale risarcitoria degli utenti e fondata sul medesimo rapporto sostanziale, segue la giurisdizione della domanda principale, che resta quella ordinaria.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, non è decisiva la qualificazione formale delle domande accessorie se la controversia è sostanzialmente incentrata sull’adempimento del gestore verso l’utente e sulle conseguenze dell’inadempimento.
- Il ricorso per cassazione che deduca il difetto di giurisdizione deve essere specifico e confrontarsi con le preclusioni e con l’eventuale giudicato già formato sul punto; in difetto, il motivo è inammissibile.
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