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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-725/20

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 dicembre 2021. — Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd e Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd contro Commissione europea. — Dumping – Importazioni di estrusi in alluminio originari della Cina – Atto che impone un dazio antidumping provvisorio – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità – Dazio antidumping definitivo – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Non luogo a statuire. — Causa T-725/20

Giurisprudenza europea62020TO0725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge come irricevibile il ricorso contro il regolamento antidumping provvisorio sugli estrusi in alluminio cinesi. Ritiene che il provvedimento sia un atto preparatorio, non autonomamente lesivo, e che l’adozione del regolamento definitivo abbia comunque fatto venir meno l’interesse ad agire delle ricorrenti. È dichiarata irricevibile anche la domanda subordinata volta a contestare il regolamento di base.

Ricorso di annullamento contro un regolamento antidumping provvisorio: il Tribunale decide che l’atto è preparatorio e non impugnabile e, comunque, che l’adozione del dazio definitivo fa venir meno l’interesse ad agire.

La questione giuridica

Se il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Cina, costituisca un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE oppure un atto preparatorio non autonomamente lesivo; e, in subordine, se l’adozione successiva del regolamento definitivo faccia venir meno l’interesse delle ricorrenti a ottenere l’annullamento del regolamento provvisorio. È inoltre esaminata l’ammissibilità della domanda subordinata di annullamento del regolamento di base con eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE.

Principio di diritto

Un regolamento della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio, inserito nella sequenza procedurale che conduce eventualmente a un dazio definitivo, è un atto preparatorio privo di effetti giuridici immediati e irreversibili sulla situazione giuridica degli esportatori e, quindi, non è impugnabile con ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE; in ogni caso, se nel frattempo è stato adottato un regolamento definitivo che sostituisce e riprende gli effetti del provvisorio, l’interesse a chiederne l’annullamento viene meno, salvo l’eventuale residua attualità di effetti autonomi relativi a importi svincolati, che nel caso concreto non è stata dimostrata. La domanda diretta contro il regolamento di base è inoltre irricevibile come eccezione di illegittimità, e comunque tardiva se intesa come ricorso autonomo.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/546
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 130
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 89
  • Articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 9 del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articoli 19 bis e 20 del regolamento (UE) 2016/1036

Dazio antidumping provvisorio sugli estrusi in alluminio originari della Cina: irricevibilità del ricorso e sopravvenuta carenza di interesse

L’ordinanza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da due società cinesi produttrici ed esportatrici di estrusi in alluminio contro il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428, con cui la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio. Nel corso del procedimento è poi intervenuto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/546, che ha istituito il dazio definitivo e ha disciplinato la sorte delle garanzie prestate in fase provvisoria.

Fatti e svolgimento del procedimento

La Commissione aveva avviato l’inchiesta antidumping con avviso di apertura del 14 febbraio 2020, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036. Successivamente aveva disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215 e, dopo aver consultato i produttori esportatori interessati e richiesto alle ricorrenti la compilazione di un questionario, aveva adottato il regolamento provvisorio del 12 ottobre 2020.

Il regolamento provvisorio prevedeva, per le due ricorrenti, un dazio del 30,4% e subordinava l’immissione in libera pratica alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio. Dopo la proposizione del ricorso, il 29 marzo 2021 la Commissione ha adottato il regolamento definitivo, che ha fissato per le medesime società un dazio del 21,2%, inferiore a quello provvisorio, disponendo la riscossione definitiva degli importi corrispondenti al dazio finale e lo svincolo di quelli eccedenti.

Eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione

La Commissione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso sostenendo:

  • che il regolamento provvisorio non fosse un atto impugnabile, perché mero atto preparatorio;
  • che, in ogni caso, le ricorrenti non avessero interesse ad agire;
  • che tale interesse fosse venuto meno con l’adozione del regolamento definitivo.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama, tra le altre, le seguenti disposizioni:

  • articolo 263 TFUE, sui ricorsi di annullamento;
  • articolo 266 TFUE, sugli effetti dell’annullamento;
  • articolo 268 TFUE, sull’azione di risarcimento;
  • articolo 277 TFUE, sull’eccezione di illegittimità;
  • regolamento (UE) 2016/1036, in particolare gli articoli 5, 7, 9, 10, paragrafo 2, 19 bis e 20;
  • regolamento di procedura del Tribunale, articoli 130, 134 e 89.

La questione della impugnabilità del regolamento provvisorio

Il Tribunale ribadisce i criteri generali di ricevibilità ex articolo 263 TFUE: è impugnabile solo l’atto idoneo a produrre effetti giuridici vincolanti tali da incidere in modo rilevante sulla situazione giuridica del ricorrente. Nei procedimenti articolati in più fasi, sono in linea di principio impugnabili solo gli atti che fissano definitivamente la posizione dell’istituzione, mentre gli atti provvisori o preparatori non lo sono.

Applicando tale criterio al procedimento antidumping, il Tribunale osserva che il regolamento provvisorio si inserisce in una sequenza procedurale che inizia con l’avviso di apertura e si chiude con il regolamento definitivo o con la decisione di non istituire dazi. Il provvedimento provvisorio ha la funzione di garantire una protezione temporanea e di informare le parti interessate, consentendo loro di presentare osservazioni in vista della decisione finale, ma non conclude il procedimento.

Il Tribunale esclude che il regolamento provvisorio produca effetti giuridici immediati e irreversibili:

  • l’articolo 2 del regolamento impugnato prevede soltanto la possibilità per le parti interessate di presentare osservazioni e chiedere audizioni;
  • il regolamento non impone di modificare le pratiche commerciali;
  • l’obbligo di costituire una garanzia è strumentale alla futura riscossione e dipende dall’eventuale adozione del dazio definitivo;
  • i pregiudizi di mercato allegati dalle ricorrenti sono effetti economici di fatto, non effetti giuridici vincolanti.

Il Tribunale distingue questa fattispecie da quella degli aiuti di Stato soggetti a sospensione, perché qui l’effetto della garanzia non è autonomo né irreversibile alla data del ricorso.

Interesse ad agire dopo il regolamento definitivo

In via subordinata, il Tribunale esamina l’interesse ad agire. Ricorda che tale interesse deve esistere alla data del ricorso e permanere fino alla decisione, altrimenti il giudice deve dichiarare il non luogo a statuire se la decisione non può più procurare un beneficio al ricorrente.

Nel caso di specie, il regolamento definitivo ha fissato un dazio inferiore rispetto a quello provvisorio. Il Tribunale applica la giurisprudenza secondo cui:

  • per gli importi garantiti e poi integralmente riscossi dal dazio definitivo, il regolamento provvisorio non produce più effetti autonomi, perché il regolamento definitivo si sostituisce retroattivamente ad esso;
  • può residuare un interesse limitato agli importi svincolati per effetto della riduzione dell’aliquota definitiva rispetto a quella provvisoria, ma solo se il ricorrente dimostra un danno concreto connesso a tali importi.

Le ricorrenti, tuttavia, si sono limitate a dedurre una generica penalizzazione di mercato, senza indicare né provare un pregiudizio specifico riferito agli importi svincolati. Perciò il Tribunale ritiene non dimostrata la persistenza dell’interesse ad agire.

Domanda subordinata sul regolamento di base

Il Tribunale dichiara irricevibile anche la domanda subordinata volta all’annullamento del regolamento (UE) 2016/1036. La domanda è letta come eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE e, come tale, non può condurre all’annullamento autonomo del regolamento di base; in ogni caso, se interpretata come ricorso diretto, sarebbe tardiva perché il termine per impugnarlo era ampiamente scaduto.

Decisione

Il Tribunale:

  • respinge il ricorso in quanto irricevibile;
  • dichiara, in ogni caso, che non vi è più luogo a statuire;
  • condanna le ricorrenti alle spese.

Principio desumibile dall’ordinanza

Nel sistema antidumping dell’Unione, il regolamento che istituisce un dazio provvisorio non è normalmente impugnabile con ricorso diretto, poiché costituisce un atto preparatorio interno a un procedimento unitario che si conclude con il dazio definitivo. Dopo l’adozione del regolamento definitivo, l’eventuale residuo interesse all’impugnazione del provvisorio sopravvive solo per effetti autonomi e specifici non ripresi dal definitivo, e il ricorrente deve provarli in modo concreto.

Come è indicizzato

Materiedumpingdifesa commercialedazi antidumpingprocedimento amministrativo unionalericevibilità del ricorso

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