Ordinanza n. 313/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento del Comune di Milano in data 11 dicembre 2025 di annullamento d’ufficio della s.c.i.a. in sanatoria presentata in data 22 ottobre 2024 (P.G. 540118) e conseguente ordine di ripristino, JPE 27391/2024, notificato in data 12 dicembre 2025, avente a oggetto “CORSO PORTA TICINESE (DI) 107 - Unità Interventi Edilizi Maggiori Municipio 1 - N.C.E.U. Foglio 475 Mappale 194 sub. 1, N.C.E.U. Foglio 475 Mappale 194 sub. 714 e N.C.E.U. Foglio 475 Mappale 194 sub. 727. Pratica atti p.g. 540118 del 22/10/2024 n. JPE 27391/2024. Annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/90 e ordine ripristino”; - del parere adottato dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in data 1° dicembre 2025, prot. del Comune di Milano 02/12/2025.0630292.E.3; - della comunicazione di avvio del procedimento adottata dal Comune di Milano in data 16 settembre 2025, P.G. 473295; - del parere dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del 25 agosto 2025, prot. arpa_mi.2025.0136900; - di tutti gli atti ad essi presupposti, conseguenti e/o connessi, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di annullamento d’ufficio della SCIA in sanatoria, con ordine di ripristino e previsione delle ulteriori sanzioni edilizie, inclusa l’acquisizione al patrimonio comunale; sono stati inoltre impugnati i pareri di ARPA Lombardia e gli atti procedimentali presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari immobiliari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Comune di Milano dell’11 dicembre 2025 con cui è stata annullata d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies della l. 241/1990, la SCIA in sanatoria presentata il 22 ottobre 2024 e contestualmente disposto il ripristino dello stato dei luoghi, con l’avvertimento dell’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dal d.P.R. n. 380/2001 in caso di inottemperanza. Sono stati altresì impugnati i pareri di ARPA Lombardia del 25 agosto e del 1° dicembre 2025, la comunicazione di avvio del procedimento del 16 settembre 2025 e gli atti connessi. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; il Collegio si è limitato a rilevare la complessità della controversia e la necessità di un approfondito esame incompatibile con la fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che la controversia presenta profili di complessità tali da richiedere un esame approfondito, non realizzabile nella fase cautelare, senza quindi formulare una valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi. Quanto al periculum in mora, ha accolto la domanda cautelare limitatamente alla parte del provvedimento comunale dell’11 dicembre 2025 che prevede, in caso di inottemperanza, l’applicazione delle ulteriori sanzioni edilizie, inclusa l’acquisizione del manufatto ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, nonché alla contestuale inibizione dell’utilizzo dell’unità immobiliare per fini abitativi o per altri scopi. L’atto è stato quindi sospeso nei sensi specificati in motivazione, in attesa della trattazione del merito, fissata all’udienza pubblica del 22 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/90
La disposizione costituisce la base giuridica del potere comunale di annullamento d’ufficio della SCIA in sanatoria; l’ordinanza non definisce nel merito la legittimità del suo esercizio.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
all’acquisizione ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 del manufatto oggetto di controversia
È richiamato quale possibile ulteriore effetto sanzionatorio dell’inottemperanza all’ordine di ripristino; la sospensione cautelare ha riguardato anche tale previsione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la controversia presenta profili di particolare complessità che richiedono un approfondito esame incompatibile con i tempi della cognizione sommaria, il giudice può non definire il fumus boni iuris e fondare la misura cautelare sulla valutazione del periculum in mora.
- È cautelativamente sospendibile la previsione di ulteriori sanzioni edilizie potenzialmente irreversibili, quale l’acquisizione del manufatto al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, quando la legittimità dell’atto presupposto è ancora controversa e deve essere esaminata nel merito.
- La tutela cautelare può essere concessa in modo selettivo, limitandosi alle specifiche parti dell’atto amministrativo suscettibili di arrecare il pregiudizio grave e irreversibile dedotto dal ricorrente, senza necessariamente sospendere integralmente il provvedimento impugnato.
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