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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25824/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per quattro motivi: 1) violazione degli artt. 179 e 416 c.p.p. e nullità per mancata emissione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. in relazione a integrazione dell'imputazione notificata dopo la richiesta di rinvio a giudizio; 2) vizio nell'applicazione dell'art. 648-ter, comma 1 c.p. perché il reato presupposto (emissione di fatture per operazioni inesistenti) non sarebbe stato definitivamente accertato e non si può presumere la sua sussistenza; 3) errore nella ricostruzione temporale del reato presupposto rispetto all'autoriciclaggio, richiamando l'art. 8, comma 2, d.lgs. 74/2000 (il reato di false fatturazioni si perfeziona con l'ultima fattura del periodo d'imposta) e sostenendo che ciò renderebbe anteriori o contemporanei gli atti di autoriciclaggio rispetto al reato presupposto; 4) errata applicazione dell'art. 99, comma 4 c.p. e denuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 69 c.p. per il divieto di prevalenza dell'attenuante specifica rispetto alla recidiva reiterata, nonché mancata valorizzazione della collaborazione dell'imputato ai fini del bilanciamento.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi ripetitivi, generici e in parte manifestamente infondati. Sul primo motivo ha ritenuto che l'integrazione dell'imputazione fosse una specificazione non idonea a determinare un'effettiva immutatio accusationis e che la scelta del rito abbreviato dimostrasse la capacità della difesa di operare scelte difensive non pregiudicate. Sul secondo motivo ha ritenuto che, anche secondo l'orientamento più rigoroso, i reati presupposti erano sufficientemente individuati nella tipologia (appropriazioni indebite) e, per le false fatturazioni, già descritti in capo di imputazione oggetto di altro procedimento. Sul terzo motivo ha spiegato che l'art. 8, comma 2, d.lgs. 74/2000 realizza un cumulo giuridico ("una pluralità di atti => un unico reato per periodo d'imposta") che non esclude la rilevanza del singolo episodio ai fini del riciclaggio/autoriciclaggio. Sul quarto motivo ha ricordato che la valutazione della recidiva e del bilanciamento punitivo è di competenza del giudice del merito e la Corte d'appello ha motivato adeguatamente il rigetto della prevalenza dell'attenuante alla luce dei gravi precedenti dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato nel motivo di nullità; la Corte non ha ritenuto sussistente un vulnus difensivo derivante dalla modifica/integrazione dell'imputazione.

  • art. 416 c.p.p.

    Invocato per la presunta violazione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non si sia verificata un'effettiva immutazione dell'imputazione tale da inficiare le garanzie difensive.

  • art. 415-bis c.p.p.

    L'assenza della formale comunicazione prevista non è stata considerata inficiante quando la modifica si risolve in mera specificazione dell'accusa e la difesa ha potuto esercitare i propri poteri (anche mediante scelta del rito abbreviato).

  • art. 648-ter, comma 1 c.p.

    Per la configurabilità dell'autoriciclaggio è sufficiente che i reati presupposti siano individuati almeno nella loro tipologia; nel caso specifico le appropriazioni indebite (e le false fatturazioni, dove rilevanti) sono state ritenute puntualmente indicate.

  • art. 8, comma 2 d.lgs. 74/2000

    "il delitto di cui all'art.8 d. lgs. 74/2000 si perfeziona, in caso di plurime emissioni ... relative al medesimo periodo d'imposta, nel momento di emissione dell'ultima"

    La norma realizza un cumulo giuridico che può unificare più emissioni in un unico reato per periodo d'imposta; tuttavia ciò non annulla l'illiceità dei singoli atti né ostacola, in astratto, la configurabilità del riciclaggio relativo a somme di origine illecita.

  • art. 99, comma 4 c.p.

    Rilevato nel motivo relativo alla recidiva; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice del merito circa la non prevalenza dell'attenuante specifica rispetto alla recidiva, essendo quest'ultima adeguatamente motivata.

  • art. 69 c.p.

    Contesto di legittimità costituzionale sollevato dal ricorrente respinto: la Corte ha considerato la questione manifestamente inammissibile/superata dall'adeguata motivazione del giudice del merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come parametro della motivazione sul trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia indicato gli elementi decisivi tra quelli previsti dall'art. 133.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma processuale che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda; applicata per inammissibilità del ricorso.

  • art. 23, comma 8 d.l. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per l'istruttoria del ricorso (trattazione con contraddittorio scritto).

Massime di principio

  • Una integrazione o precisazione dell'imputazione non determina automaticamente nullità: occorre verificare se vi sia stata una reale immutatio accusationis che abbia pregiudicato l'esercizio della difesa; modifiche meramente esplicative sono ammissibili.
  • La scelta del rito abbreviato può avere rilievo probatorio sul fatto che la difesa abbia accettato o comunque non si sia vista pregiudicata nella formulazione dell'accusa (ricaduta sulla questione della cristallizzazione dell'imputazione).
  • Per i reati di riciclaggio/autoriciclaggio è sufficiente, secondo orientamento consolidato, che il reato presupposto sia individuato almeno nella sua tipologia; il giudice non è sempre tenuto a ricostruire ogni singolo elemento storico-fattuale del reato presupposto.
  • L'art. 8, comma 2, d.lgs. 74/2000 va interpretato come istituto di cumulo giuridico: più emissioni false nello stesso periodo d'imposta possono costituire un unico reato, ma ciò non cancella la singola illiceità delle emissioni e non impedisce di valutare il loro utilizzo ai fini di reati successivi (es. riciclaggio).
  • La valutazione della recidiva e del bilanciamento di aggravanti/attenuanti è prerogativa del giudice del merito; in sede di legittimità è sindacabile solo se la motivazione è contraddittoria o manifesta irrilevanza.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e non ripetitivi o generici: l'inammissibilità può essere decisa quando i rilievi non espongono censure di diritto rilevanti o sono manifestamente infondati.

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