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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12758/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso in Cassazione è stato proposto dall'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo del detenuto D'Ausilio autorizzando, in sostituzione del colloquio mensile visivo in presenza, lo svolgimento del colloquio mediante videocollegamento (piattaforma validata DGSIA, seguendo le circolari DAP/DGDT) a causa dell'impossibilità di effettuare colloqui in presenza per ragioni connesse all'emergenza sanitaria Covid-19. L'Amministrazione deduceva, in sintesi, che la videocomunicazione non costituisce un diritto acquisito per i detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis se non in casi eccezionali e che esistono problemi di sicurezza e di competenze organizzative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Amministrazione e ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. La Corte ha ritenuto che: il diritto ai colloqui visivi è riconosciuto anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato, sebbene con limitazioni; le videochiamate costituiscono modalità riconducibile ai colloqui visivi e possono essere autorizzate quando il colloquio in presenza sia impossibile o gravemente difficoltoso; la disciplina emergenziale (art. 4 dl. 10/5/2020, n.29 e successive proroghe) include i detenuti 41-bis e legittima l'uso di colloqui a distanza; le criticità di sicurezza sono superabili mediante l'uso della rete Intranet del Ministero, piattaforme validate (es. Skype for Business) e misure organizzative previste dalle circolari DAP/DGDT; i colloqui telefonici non sono equipollenti ai colloqui visivi. Pertanto la direzione dell'istituto è stata ordinata a predisporre i colloqui visivi tramite piattaforma validata nel rispetto delle circolari richiamate.

Norme richiamate

  • Ordinamento penitenziario (Ord. pen.)

    art. 1, comma 6; art. 15; art. 18, comma 3; art. 35-bis; art. 41-bis; art. 69, comma 6, lett. b

    I colloqui con i familiari sono parte integrante del trattamento e costituiscono diritto fondamentale del detenuto; il regime 41-bis limita modalità e frequenza ma non abolisce il diritto ai colloqui visivi, che può, in particolari condizioni, essere garantito anche tramite videocollegamento

  • Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29

    In via emergenziale ha previsto la possibilità di svolgere i colloqui con i congiunti a distanza (videoconferenza o telefono) per consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie; tale previsione si applica anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (reg. esec. Ord. pen.)

    art. 61, comma 2, lett. a; art. 73, comma 3; art. 37

    Regolamenta l'autorizzazione, il numero e la durata dei colloqui e prevede la facoltà di concedere colloqui oltre quelli ordinari; fornisce cornice normativa per la tutela dei contatti familiari

  • Circolare DAP 30 gennaio 2019, n. 0031246.U (DGDT)

    linee guida e manuale tecnico per videocollegamenti (Skype for Business)

    Fornisce le modalità tecniche e operative per l'esecuzione dei video-colloqui tramite infrastrutture validate, incluse misure di registrazione, conservazione e controllo

  • Circolare DAP 2 ottobre 2017, n. 3676/6126

    non specificata nella sentenza oltre al richiamo

    Richiamata come parte delle previsioni operative che le direzioni devono osservare per garantire sicurezza e modalità esecutive dei colloqui

  • DPCM e decreti emergenziali Covid-19

    DPCM 8 marzo 2020; DPCM 9 marzo 2020; DPCM 11 giugno 2020; Dl. 14 gennaio 2021 n.2 e successive proroghe

    Le misure di contenimento hanno determinato l'impossibilità o la grave difficoltà a svolgere colloqui in presenza; la situazione emergenziale giustifica misure temporanee che consentono colloqui a distanza

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 1, n. 7654/2015; n. 23819/2020; n. 16557/2019; n. 28143/2021; altre pronunce richiamate

    La giurisprudenza ha ammesso la legittimità dei colloqui visivi tramite videocollegamento in specifiche situazioni e ha riconosciuto che l'uso di piattaforme validate e misure organizzative può garantire le esigenze di sicurezza

Massime di principio

  • I colloqui visivi con i familiari sono un diritto riconosciuto anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis; le limitazioni devono essere proporzionate e giustificate da esigenze di sicurezza
  • La videocomunicazione costituisce modalità riconducibile al 'colloquio visivo' e può essere autorizzata quando il colloquio in presenza sia impossibile o gravemente difficoltoso (es. restrizioni pandemiche); non è automaticamente equipollente al colloquio in presenza ma lo integra quando quest'ultimo non è realizzabile
  • La normativa emergenziale (es. dl. n.29/2020) legittima, anche per i detenuti 41-bis, lo svolgimento dei colloqui a distanza purché siano adottate misure tecniche e organizzative idonee a garantire sicurezza e controllo
  • Le criticità di sicurezza (captazioni illecite, registrazioni non autorizzate, veicolazione di messaggi) possono essere mitigate tramite reti e piattaforme validate (Intranet ministeriale, piattaforme certificate), registrazione controllata e vigilanza da remoto; pertanto tali rischi non costituiscono di per sé motivo assoluto di divieto
  • Il ricorso al colloquio telefonico non può essere considerato sempre equivalente al colloquio visivo quando la funzione protettiva del contatto visivo sia essenziale al mantenimento dei legami affettivi; la scelta della misura sostitutiva deve rispettare il principio di necessità e proporzionalità
  • Il Giudice di Sorveglianza può ordinare all'Amministrazione misure per garantire l'esercizio del diritto ai colloqui visivi, compresa l'attivazione di videocollegamenti conformi alle circolari e alle garanzie di sicurezza

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