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Sentenza

Sentenza n. 3513/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento della Questura di Napoli emesso il 22.08.2025 e notificato in pari data alla ricorrente, con il quale è stata rigettata l’istanza di rilascio della licenza per il commercio di oggetti preziosi ex art. 127 T.U.L.P.S., da esercitarsi nel Comune-OMISSIS- per asserita mancanza dei requisiti di affidabilità e sicurezza in capo alla ricorrente nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio della licenza di commercio di oggetti preziosi per l’esercizio di vendita sito in -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202505783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della licenza ex art. 127 T.U.L.P.S. per il commercio di oggetti preziosi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego della licenza di commercio di oggetti preziosi, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e sproporzione. Il diniego era fondato sul rinvenimento, presso l'esercizio commerciale, di novantotto monili recanti un marchio contraffatto e sulla conseguente denuncia per introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi e ricettazione. La ricorrente ha sostenuto che si trattasse di un episodio isolato, relativo a prodotti di basso valore, non idonei a trarre in inganno i consumatori, che la merce fosse accompagnata da documentazione attestante la provenienza dalla Cina e che i riferimenti all'ordine pubblico economico e alla libera concorrenza fossero generici. Ha inoltre richiamato il principio di non colpevolezza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego fondato sugli artt. 10, 11 e 127 T.U.L.P.S., rilevando che la licenza per il commercio di preziosi riguarda un settore di particolare delicatezza e consente all'amministrazione una valutazione prognostica ampia e rigorosa sull'affidabilità e sulla buona condotta del richiedente. Tale valutazione può basarsi su circostanze sintomatiche di possibile abuso del titolo anche in assenza di una sentenza penale di condanna e persino senza che sia stata definitivamente accertata la commissione di un reato. Nel caso concreto, il rinvenimento nel locale di numerosi monili recanti un marchio contraffatto è stato ritenuto un indice sufficiente di possibile reiterazione della condotta illecita e di inaffidabilità, non contestato quanto al dato materiale dalla ricorrente. Sono state ritenute irrilevanti sia la provenienza dei beni dalla Cina sia il loro modesto valore economico, poiché la contraffazione del marchio compromette comunque la fede pubblica e l'ordinato svolgimento delle transazioni commerciali. Il riferimento all'ordine pubblico economico e alla libera concorrenza è stato giudicato pertinente e non generico. Non sono stati ravvisati difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità o sproporzione. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 10 r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Consente il ritiro dell'autorizzazione di polizia quando sopravvengono o risultano circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego, comprese circostanze sintomatiche di abuso del titolo.

  • art. 11 r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

    La buona condotta coincide con un giudizio di affidabilità funzionale alla specifica licenza e può essere negata sulla base di elementi sintomatici di possibile abuso, anche in assenza di condanna penale.

  • art. 127 r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Subordina ad autorizzazione di polizia l'attività di commercio di oggetti preziosi, settore nel quale è giustificata una verifica particolarmente rigorosa dei requisiti soggettivi.

  • art. 474 c.p.

    La detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra il reato indipendentemente dalla grossolanità della contraffazione, dal valore dei prodotti o dall'effettivo inganno degli acquirenti, poiché la norma tutela principalmente la fede pubblica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti o della dignità dell'interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati dal giudice insieme alla disciplina nazionale a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel settore del commercio di oggetti preziosi, l'amministrazione dispone di un'ampia discrezionalità nel valutare la buona condotta e l'affidabilità del richiedente, in ragione del particolare rischio di abusi del titolo e di infiltrazioni criminali.
  • Il diniego della licenza di polizia può fondarsi su circostanze concretamente indicate nel provvedimento che costituiscano sintomi ragionevoli di possibile abuso, anche in assenza di una condanna penale, di una misura di pubblica sicurezza o di un definitivo accertamento della responsabilità penale.
  • Il rinvenimento, presso l'esercizio del richiedente, di numerosi prodotti recanti un marchio contraffatto può costituire, di per sé, un indice sufficiente di inaffidabilità e di possibile reiterazione della condotta illecita ai fini del giudizio prognostico richiesto dall'art. 11 T.U.L.P.S.
  • La provenienza lecita o documentata della merce e il suo modesto valore economico non neutralizzano l'incidenza della contraffazione del marchio sul giudizio di affidabilità, poiché la tutela riguarda anche la fede pubblica e l'ordinato svolgimento delle transazioni commerciali.
  • Il giudice amministrativo può sindacare il giudizio prognostico dell'autorità di pubblica sicurezza entro i limiti della manifesta illogicità, arbitrarietà, sproporzione o carenza istruttoria, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaResponsabile del procedimento e competenzaMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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