Sentenza n. 1882/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione dell’istanza di visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per accertare l'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in relazione all'istanza di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato. Ha documentato che il precedente nulla osta nominativo al lavoro era stato confermato dal competente SUI il 18 dicembre 2025. L'Amministrazione si è costituita senza formulare specifiche contestazioni o replicare alla documentazione prodotta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo decisiva e incontestabile la documentazione in atti. Ha ordinato all'Ambasciata d'Italia a Islamabad di concludere entro sette giorni dalla comunicazione della sentenza il procedimento avviato con l'istanza di visto, adottando una decisione motivata. Il MAECI è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Il ricorso è stato accolto ex art. 117 c.p.a.
La disposizione è stata applicata per ottenere la conclusione del procedimento amministrativo rimasto senza definizione, con l'ordine all'Amministrazione di adottare una decisione motivata entro il termine stabilito dal giudice.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è stata richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione competente non conclude il procedimento relativo a un'istanza di visto d'ingresso per lavoro subordinato, il richiedente può ottenere tutela ai sensi dell'art. 117 c.p.a. mediante l'ordine giudiziale di conclusione del procedimento.
- La conferma del nulla osta nominativo al lavoro subordinato e la documentazione dell'istanza di visto giustificano l'ordine all'autorità consolare di definire il procedimento con una decisione espressa e motivata, senza che il giudice possa sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione del rilascio del visto.
- Nel giudizio avverso il silenzio, la mancata contestazione da parte dell'Amministrazione della documentazione prodotta dal ricorrente può assumere rilievo ai fini dell'accertamento dell'inerzia e dell'ordine di provvedere entro un termine fissato dal giudice.
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