Cassazione Civile, Ordinanza n. 35855/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il destinatario di un verbale di contestazione per violazione dell'art. 193, comma 2, c.d.s. aveva proposto opposizione, respinta in primo grado. In appello il Tribunale ha dichiarato l'impugnazione tardiva, ritenendo che il termine lungo per appellare decorresse dalla data dell'udienza del 31 gennaio 2015 in cui il giudice di pace, nel rito del lavoro applicato alla controversia, aveva dato pubblica lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha denunciato la violazione degli artt. 133 e 429 c.p.c., sostenendo che non ricorressero i presupposti per far decorrere il termine dalla pubblicazione in udienza, perché la sentenza non sarebbe stata letta in udienza e il difensore non ne avrebbe avuto conoscenza, sicché il termine di cui all'art. 327 c.p.c. avrebbe dovuto decorrere dalla comunicazione o dalla conoscenza legale del deposito; ha quindi affermato la tempestività dell'appello depositato l'11 febbraio 2016.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo: ha accertato che, secondo il verbale di udienza, il giudice di pace aveva effettivamente pronunciato sentenza in pubblica udienza con lettura contestuale di dispositivo e motivazione, con immediato deposito e sottoscrizione del verbale, circostanza che equivale a pubblicazione ai sensi dell'art. 133 c.p.c. e fa decorrere da tale data il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Ha osservato che l'eventuale contestazione della veridicità del verbale richiedeva querela di falso, rimedio che non era stato esperito. Conseguentemente, l'appello era tardivo e il ricorso per cassazione è stato rigettato, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 193, comma 2, c.d.s.
norma sostanziale violata nel verbale di contestazione originario, relativa alla circolazione senza copertura assicurativa obbligatoria.
art. 133 c.p.c.
la lettura in udienza del dispositivo e della motivazione, con contestuale sottoscrizione del verbale, equivale alla pubblicazione della sentenza nei casi ordinari e fa decorrere il termine di impugnazione.
art. 429 c.p.c.
nel rito del lavoro il giudice può decidere la causa dando lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto; in tale ipotesi la pronuncia vale come pubblicazione della sentenza e la cancelleria è esonerata dalla comunicazione.
art. 327 c.p.c.
il termine lungo per proporre impugnazione decorre dalla data della pronuncia/pubblicazione avvenuta in udienza nei casi disciplinati dall'art. 429 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 281-sexies c.p.c.
richiamato solo in via comparativa per ribadire che, anche quando la sentenza è pronunciata con lettura del dispositivo e della motivazione, il termine di impugnazione decorre dalla pronuncia.
art. 2, d.lgs. n. 150/2011
ha ricondotto la controversia al rito del lavoro.
art. 7, d.lgs. n. 150/2011
contiene la disciplina processuale dell'opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada.
art. 176 c.p.c.
la cancelleria è esonerata dalla comunicazione della sentenza quando la pubblicazione avviene con lettura in udienza secondo il rito indicato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, quando il giudice pronuncia la sentenza in udienza dando lettura del dispositivo e della motivazione e il relativo verbale è sottoscritto, la pronuncia coincide con la pubblicazione della sentenza ai fini dell'art. 133 c.p.c.; da quel momento decorre il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c.
- In tale ipotesi non è dovuta la comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, perché la pubblica lettura in udienza assolve la funzione di pubblicazione e rende conoscibile la decisione alle parti che hanno diritto di partecipare all'udienza.
- La contestazione della veridicità delle risultanze del verbale di udienza, quando questo attesti la pubblica lettura della sentenza, non può essere fatta valere con il solo ricorso per impugnazione, ma richiede querela di falso.
- Se la sentenza di primo grado è stata regolarmente pronunciata e pubblicata in udienza secondo le forme del rito del lavoro, l'impugnazione proposta oltre sei mesi da tale data, salve le sospensioni di legge, è tardiva e inammissibile nel giudizio di appello.
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