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Sentenza

Sentenza n. 2320/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'accertamento della illegittimità del silenzio formatosi sulla domanda di prestazione universale ex art. 34 del D. lgs. 29/2024 del -OMISSIS-; e/o per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata dalla P.A., nonché per l'accertamento dell'obbligo della stessa di provvedere sull'istanza mai riscontrata con provvedimento espresso, con condanna della P.A. agli adempimenti consequenziali;

Giustizia amministrativa202505246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell’INPS sulla domanda di prestazione universale ex art. 34 d.lgs. 29/2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. per accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’INPS sulla domanda di prestazione universale presentata ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 29/2024 e per ottenere la declaratoria dell’obbligo dell’Istituto di provvedere. L’INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il mancato decorso del termine procedimentale e l’inesistenza di un silenzio-inadempimento. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dedotto che l’INPS aveva comunque soddisfatto il suo interesse, depositando documentazione e pagando il primo rateo dell’assegno di assistenza, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha esaminato preliminarmente la giurisdizione, rilevando che la prestazione universale è una prestazione assistenziale vincolata all’accertamento di presupposti normativi e regolamentari e che la relativa posizione soggettiva è di diritto soggettivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda ex art. 117 c.p.a., ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La prestazione universale è erogata dall’INPS e il suo riconoscimento dipende dall’accertamento vincolato di requisiti quali l’età, il bisogno assistenziale gravissimo, il valore ISEE e la titolarità o spettanza dell’indennità di accompagnamento; non implica quindi l’esercizio di una potestà autoritativa incidente su interessi legittimi. L’azione avverso il silenzio non costituisce un’autonoma ipotesi di giurisdizione amministrativa, poiché il riparto deve essere determinato in base alla pretesa sostanziale cui si riferisce l’inerzia. Sono state inoltre dichiarate inammissibili l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio e quella di liquidazione del compenso professionale, in ragione dell’esito inammissibile del ricorso e dell’art. 130-bis d.P.R. 115/2002. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 34 d.lgs. 29/2024

    Istituisce in via sperimentale la prestazione universale assistenziale per le persone anziane non autosufficienti.

  • art. 35 d.lgs. 29/2024

    Individua i requisiti cumulativi per l’accesso alla prestazione universale, tra cui età minima, bisogno assistenziale gravissimo, ISEE entro il limite previsto e titolarità o spettanza dell’indennità di accompagnamento.

  • art. 34, comma 3, d.lgs. 29/2024

    Fermi restando i diritti e le prestazioni già assicurate alle persone anziane, anche non autosufficienti a legislazione vigente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominata una commissione tecnico-scientifica [...] per l'individuazione degli indicatori atti alla definizione dei criteri di classificazione dello stato di bisogno assistenziale gravissimo

    Prevede la commissione tecnico-scientifica incaricata di individuare gli indicatori per classificare il bisogno assistenziale gravissimo.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l’azione contro il silenzio, ma non fondano una nuova giurisdizione amministrativa; l’azione è esperibile soltanto quando l’inerzia riguarda l’esercizio di una potestà autoritativa rientrante nella giurisdizione amministrativa.

  • art. 29-ter d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020

    È richiamato dall’art. 34 d.lgs. 29/2024 quale possibile modalità per l’individuazione del bisogno assistenziale.

  • d.m. Lavoro e politiche sociali 16 ottobre 2024, n. 155

    Dettaglia i parametri e i punteggi per la valutazione del bisogno assistenziale gravissimo, ai quali l’amministrazione si è autovincolata.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per escludere, in ragione dell’esito della lite, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 130-bis d.P.R. 115/2002

    Esclude il diritto del difensore alla liquidazione del compenso quando l’impugnazione è dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • La prestazione universale prevista dall’art. 34 d.lgs. 29/2024, in quanto prestazione assistenziale subordinata all’accertamento vincolato di requisiti normativi, dà luogo a una posizione di diritto soggettivo del richiedente; le controversie sul suo riconoscimento spettano al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
  • L’azione contro il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a. è esperibile soltanto quando l’obbligo di provvedere riguarda l’esercizio di una potestà autoritativa rientrante nella giurisdizione amministrativa; il rito sul silenzio non costituisce un’autonoma fonte di giurisdizione amministrativa.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione sulla domanda contro il silenzio, occorre fare riferimento alla pretesa sostanziale cui si riferisce l’inerzia dell’amministrazione, e non alla sola forma processuale dell’azione proposta.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSilenzio della pubblica amministrazione

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