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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43533/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva proposto un incidente di esecuzione chiedendo la rideterminazione in melius della pena inflitta con sentenza irrevocabile (9 anni di reclusione) alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 185/2015, che ha eliminato l'obbligatorieta dell'aumento di pena per la recidiva previsto dall'art. 99, comma 5, c.p.; lamentava l'illegalita della pena e invocava la rimodulazione. L'autorita giudicante di merito dichiarò l'istanza inammissibile perché la pena era stata interamente espiata alla data della decisione; il ricorrente contestava che al momento della presentazione dell'istanza la pena non fosse ancora espiata e rilevava che l'interesse perdurerebbe comunque per una eventuale futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio per cui il giudice dell'esecuzione non può rideterminare una pena ritenuta illegale in seguito a dichiarazione di incostituzionalita della norma penale che ha inciso sulla commisurazione della pena quando, al momento della pronuncia sull'istanza, la pena sia stata interamente eseguita: in tale ipotesi si sono prodotti effetti irreversibili e la pendenza del rapporto esecutivo al momento della decisione e presupposto indefettibile. La Corte ha inoltre rilevato la mancanza di specificita della domanda: il ricorrente non ha dimostrato che il riconoscimento della recidiva nel giudizio di cognizione fosse stato applicato automaticamente e senza motivato apprezzamento, condizione necessaria per l'intervento correttivo del giudice dell'esecuzione. Ha precisato che l'eventuale valutazione sulla riparazione per ingiusta detenzione e questione da affrontare con separata istanza davanti al giudice competente. Per l'inammissibilita il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.

    Individua il catalogo dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali richiamate; qui e usato per qualificare i reati per i quali era stata comminata la pena.

  • art. 99, quinto comma, cod. pen.

    Prevedeva l'aumento di pena per la recidiva; la Corte costituzionale con la sentenza n. 185/2015 ha inciso su tale disposizione rimuovendone l'obbligatorieta e rendendo possibile la rideterminazione delle pene in alcuni casi, salvo i limiti applicativi richiamati dalla giurisprudenza.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 185 del 2015

    Ha dichiarato l'illegittimita costituzionale dell'obbligatorieta dell'aumento per recidiva prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen.; tuttavia la sua efficacia sul trattamento sanzionatorio dipende dalla situazione esecutiva del condannato (e non determina automaticamente la riforma della pena se questa e gia stata eseguita).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispone le conseguenze in caso di inammissibilita del ricorso: la Corte ha applicato l'articolo per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il momento decisivo per valutare l'ammissibilita di un incidente di esecuzione volto a rideterminare una pena sulla base di una pronuncia di incostituzionalita e la data della pronuncia sull'istanza, non la data di presentazione: se la pena e stata integralmente espiata alla data della decisione, l'istanza e inammissibile.
  • Se la pena e gia espiata, la possibile tutela per l'illegittimita della pena (es. per ingiusta detenzione) va perseguita separatamente con una domanda di riparazione o altra azione appropriata, non con l'incidente di esecuzione.
  • Per ottenere l'intervento del giudice dell'esecuzione dopo una declaratoria di incostituzionalita e necessario dimostrare che l'aggravante (es. la recidiva) e stata applicata automaticamente o senza motivato apprezzamento nel giudizio di cognizione; in mancanza la domanda manca della specificita richiesta.
  • Chi propone istanze di questo tipo deve curare la tempestivita e la documentazione: mantenere pendente il rapporto esecutivo fino alla decisione o, se cio non e possibile, valutare subito le iniziative alternative (richiesta di riparazione) per non perdere la tutela.
  • Presentare un ricorso manifestamente infondato o non specifico puo comportare condanne alle spese e sanzioni (es. pagamento a Cassa delle ammende); e quindi opportuno che il difensore significhi con precisione i profili di illegittimita e produca elementi probatori specifici.

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