Sentenza n. 3334/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. V, n. 15655/2025, che aveva annullato il Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2025/2026 nella parte relativa all'accorpamento degli Istituti Comprensivi "Alberto Sordi" e "Giovanni Falcone".
Esito
Favorevole al ricorrente (regione appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado, genitori di alunni minorenni e personale ATA avevano impugnato la deliberazione della Giunta regionale del Lazio relativa al Piano regionale di dimensionamento scolastico per l'anno 2025/2026, contestando l'accorpamento dei due istituti scolastici. Il TAR aveva accolto il ricorso ravvisando, in particolare, un difetto di motivazione sulle ragioni dell'accorpamento, un'incompleta istruttoria e la violazione dell'iter partecipativo previsto dalle linee guida regionali, compresa la mancata sottoposizione alla Conferenza regionale permanente per l'istruzione di una specifica proposta di piano regionale. La Regione ha appellato deducendo, anzitutto, la carenza di interesse attuale e concreto dei ricorrenti, sostenendo che il dimensionamento costituisse una riorganizzazione esclusivamente amministrativa, senza incidenza sull'offerta formativa, sulla continuità didattica, sulla logistica dei plessi o sulle attività scolastiche. Ha inoltre censurato la statuizione sul difetto di motivazione, sostenendo che l'intervento fosse imposto dagli obiettivi statali di razionalizzazione degli organici e che l'esercizio di poteri sostitutivi escludesse un obbligo di motivazione puntuale sulle divergenze rispetto alle proposte degli enti locali. Infine, ha contestato l'incompletezza istruttoria, affermando di avere correttamente acquisito le proposte provinciali, il parere dell'Ufficio scolastico regionale e quello della Conferenza regionale permanente, ancorché non vincolante. Gli appellati hanno sostenuto che l'accorpamento incidesse sull'autonomia didattica, organizzativa, finanziaria e negoziale dell'istituto, sugli organi collegiali, sulle segreterie, sulle piattaforme e sui servizi, nonché sulla distribuzione del personale ATA, prospettando quindi una lesione concreta e attuale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo d'appello e ha riformato integralmente la sentenza del TAR, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo per carenza di interesse a ricorrere. Il Collegio ha ritenuto che i ricorrenti non avessero dimostrato una lesione personale, concreta e attuale derivante dal piano di dimensionamento, ma avessero prospettato soltanto conseguenze future e ipotetiche, fondate su valutazioni soggettive. Ha valorizzato il carattere di mero riordino amministrativo dell'accorpamento: i plessi, le strutture, l'offerta formativa, la continuità didattica, il corpo docente, i piani di studio e gli indirizzi di insegnamento sarebbero rimasti invariati, mentre sarebbero state unificate soltanto la dirigenza scolastica e la direzione dei servizi generali e amministrativi. Il giudice ha richiamato i requisiti di personalità, attualità e concretezza dell'interesse a ricorrere e ha escluso che il mero timore di possibili peggioramenti futuri sia sufficiente. L'accoglimento della questione preliminare ha precluso l'esame dei motivi relativi alla motivazione, all'istruttoria, alla partecipazione procedimentale e alla legittimità sostanziale della delibera; tali motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del doppio grado sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire deve essere personale, concreto e attuale e deve corrispondere a una lesione effettiva, non meramente eventuale, della posizione giuridica dedotta in giudizio.
art. 39 c.p.a.
Il rinvio esterno rende applicabile al processo amministrativo l'art. 100 c.p.c. in materia di interesse ad agire.
art. 21 l. 59/1997
La disposizione è richiamata dagli appellati quale fondamento dell'autonomia scolastica, ma il Consiglio di Stato non decide nel merito della sua concreta incidenza sulla legittimazione o sull'interesse a ricorrere.
d.P.R. 275/1999
È richiamato dagli appellati per descrivere contenuto e articolazione dell'autonomia scolastica; la questione è assorbita a seguito della declaratoria di inammissibilità.
d.m. 30 giugno 2023, n. 127
È richiamato quale fonte dei criteri statali di dimensionamento della rete scolastica, senza che il Collegio esamini nel merito la legittimità della loro applicazione.
art. 138, comma 1, lett. b), d.lgs. 112/1998
programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali
La Regione lo invoca per sostenere la propria competenza nella programmazione regionale della rete scolastica; il motivo resta assorbito.
art. 139, comma 1, lett. b), d.lgs. 112/1998
È richiamato con riferimento alle prerogative pianificatorie della Città metropolitana e delle Province; il Collegio non esamina la relativa questione per la carenza di interesse ad agire.
art. 3, comma 2, l. 241/1990
È richiamato nella sentenza di primo grado in relazione all'obbligo di motivazione degli atti generali e pianificatori; la relativa questione non viene decisa in appello.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere nel processo amministrativo, quale condizione dell'azione, deve essere personale, concreto e attuale e deve consistere nella possibilità di conseguire, mediante la pronuncia richiesta, un'utilità pratica, diretta e immediata.
- La mera prospettazione di possibili conseguenze pregiudizievoli future, fondata su timori o valutazioni soggettive non corroborate da elementi concreti, non integra una lesione attuale e concreta idonea a fondare l'interesse all'impugnazione.
- Quando un provvedimento di dimensionamento scolastico si limita, secondo la prospettazione accolta dal giudice, a un riordino amministrativo senza modificare plessi, offerta formativa, continuità didattica, corpo docente, piani di studio o condizioni logistiche, la sola unificazione della dirigenza e dei servizi amministrativi non dimostra di per sé una lesione concreta e attuale degli utenti o del personale scolastico.
- La carenza di una condizione dell'azione, accertata in appello, impone la riforma della sentenza di merito e la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, con assorbimento dei motivi relativi alla legittimità sostanziale e procedimentale dell'atto impugnato.
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