Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/07/2017 n. 4619 - Comm. Trib. Prov. Milano

Immobili di interesse storico o culturale - Esenzione - Società di capitali - Non sussiste - Riconoscimento esenzione anni pregressi - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa di esenzione è stata respinta. La mera natura storica o culturale degli immobili non è sufficiente a ottenere il beneficio, soprattutto quando il soggetto è una società di capitali. Il precedente riconoscimento dell’esenzione da parte del Comune per annualità pregresse è stato ritenuto irrilevante, in quanto qualificabile come errore dell’ente impositore e non idoneo a vincolarlo per gli anni successivi.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la spettanza dell’esenzione dall’imposta sugli immobili prevista dall’art. 7 del d.lgs. 504/1992. La società sosteneva che gli immobili, pur essendo di interesse storico o culturale, dovessero beneficiare dell’esenzione e richiamava anche il precedente riconoscimento dell’agevolazione da parte del Comune per annualità pregresse. Tuttavia, trattandosi di una società di capitali, essa avrebbe dovuto dimostrare sia il carattere non lucrativo dell’attività sia la destinazione degli immobili a finalità assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative o sportive.

Norme richiamate

  • Art. 7 del d.lgs. 504/1992

    L’esenzione opera solo in presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma. La società deve provare il carattere non lucrativo dell’attività e la destinazione degli immobili a una delle finalità agevolate; il solo interesse storico o culturale dell’immobile non è sufficiente.

Massime di principio

  • Per ottenere un’esenzione fiscale non basta la natura o la qualificazione dell’immobile: devono essere dimostrati anche i requisiti soggettivi del titolare e la concreta destinazione del bene.
  • Le società di capitali non possono presumere di avere diritto alle agevolazioni riconosciute agli enti non commerciali o alle attività non lucrative; devono fornire una prova puntuale del carattere non profit e dell’effettivo svolgimento di attività agevolate.
  • Il riconoscimento di un’esenzione da parte dell’ente impositore in annualità precedenti non crea automaticamente un diritto per il futuro, soprattutto se deriva da un errore dell’amministrazione.
  • In situazioni analoghe è necessario verificare anno per anno la sussistenza dei requisiti normativi e conservare documentazione sulla natura dell’attività, sulla destinazione degli immobili e sull’assenza di finalità lucrative.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.