Sentenza del 07/07/2017 n. 4619 - Comm. Trib. Prov. Milano
Immobili di interesse storico o culturale - Esenzione - Società di capitali - Non sussiste - Riconoscimento esenzione anni pregressi - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di esenzione è stata respinta. La mera natura storica o culturale degli immobili non è sufficiente a ottenere il beneficio, soprattutto quando il soggetto è una società di capitali. Il precedente riconoscimento dell’esenzione da parte del Comune per annualità pregresse è stato ritenuto irrilevante, in quanto qualificabile come errore dell’ente impositore e non idoneo a vincolarlo per gli anni successivi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la spettanza dell’esenzione dall’imposta sugli immobili prevista dall’art. 7 del d.lgs. 504/1992. La società sosteneva che gli immobili, pur essendo di interesse storico o culturale, dovessero beneficiare dell’esenzione e richiamava anche il precedente riconoscimento dell’agevolazione da parte del Comune per annualità pregresse. Tuttavia, trattandosi di una società di capitali, essa avrebbe dovuto dimostrare sia il carattere non lucrativo dell’attività sia la destinazione degli immobili a finalità assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative o sportive.
Norme richiamate
Art. 7 del d.lgs. 504/1992
L’esenzione opera solo in presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma. La società deve provare il carattere non lucrativo dell’attività e la destinazione degli immobili a una delle finalità agevolate; il solo interesse storico o culturale dell’immobile non è sufficiente.
Massime di principio
- Per ottenere un’esenzione fiscale non basta la natura o la qualificazione dell’immobile: devono essere dimostrati anche i requisiti soggettivi del titolare e la concreta destinazione del bene.
- Le società di capitali non possono presumere di avere diritto alle agevolazioni riconosciute agli enti non commerciali o alle attività non lucrative; devono fornire una prova puntuale del carattere non profit e dell’effettivo svolgimento di attività agevolate.
- Il riconoscimento di un’esenzione da parte dell’ente impositore in annualità precedenti non crea automaticamente un diritto per il futuro, soprattutto se deriva da un errore dell’amministrazione.
- In situazioni analoghe è necessario verificare anno per anno la sussistenza dei requisiti normativi e conservare documentazione sulla natura dell’attività, sulla destinazione degli immobili e sull’assenza di finalità lucrative.
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