Sentenza n. 5973/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento 1) del provvedimento prot. -OMISSIS- del 04/11/2024, con il quale il Prefetto della Provincia di Napoli ha imposto il divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente e disposto la revoca dei titoli di polizia in materia di armi, munizioni e materiale esplodente; 2) della nota prot. n. -OMISSIS- del 23/03/2023 con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/90; 3) nonché di tutti gli atti connessi, preordinati, presupposti e richiamati nel provvedimento impugnato, anche se sconosciuti, tra cui il verbale di accertamento n. 2/2023, la nota prot. 0037367, se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto prefettizio del 4 novembre 2024, notificato il 19 novembre 2024, recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente e revoca dei relativi titoli di polizia
Esito
Favorevole al ricorrente (detentore di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto, ritenendolo privo dei requisiti di affidabilità e buona condotta e non sufficientemente garantito contro l’abuso delle armi, gli ha vietato di detenere armi, munizioni e materiale esplodente e ha revocato eventuali titoli di polizia in materia. Il provvedimento si basava sul deferimento all’autorità giudiziaria per l’introduzione non autorizzata di armi in un’area protetta. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto carenza di istruttoria e motivazione e travisamento dei fatti, poiché dal verbale del 28 gennaio 2023 risultava che i due fucili da caccia rinvenuti nell’autovettura erano scarichi e custoditi. Con il secondo motivo ha dedotto l’incompetenza del Prefetto a revocare la licenza di porto d’armi, sostenendo che la competenza spettasse al Questore in applicazione del principio del contrarius actus.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo e, ritenendolo assorbente, non ha esaminato la censura di incompetenza. Ha rilevato che il verbale attestava la presenza nell’autovettura di due fucili da caccia scarichi e custoditi e che tale condotta rientrava nella deroga al divieto di trasporto di armi nelle zone in cui è vietata l’attività venatoria prevista dall’art. 21, comma 1, lett. g), l. 157/1992. L’amministrazione aveva omesso di considerare tale circostanza nell’istruttoria, anche dopo l’interlocuzione con il ricorrente; ne è derivato l’annullamento del decreto prefettizio. L’amministrazione è stata condannata a rifondere le spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11, comma 3, lett. f), l. 394/1991
Ai sensi dell’art. 11 co. 3 lett. F) della l. n. 394/91 (Legge quadro sulle aree protette), “Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati: [ ..omissis ..] f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati”.
La norma vieta in via generale l’introduzione non autorizzata di armi nei parchi; tuttavia, nel caso concreto, la condotta accertata rientrava nella deroga legislativa al trasporto di armi scariche e in custodia.
art. 3, lett. f), d.P.R. 8 dicembre 2007
Il medesimo divieto è sancito all’art. 3 lett. F) del d.P.R. 8/12/2007 istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese, a mente del quale: “Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese, le seguenti attività: f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi, qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157”.
Il divieto di introdurre armi nel parco opera salvo l’eccezione prevista dall’art. 21, comma 1, lett. g), l. 157/1992.
art. 21, comma 1, lett. g), l. 157/1992
Ai sensi di tale ultima norma, “È vietato a chiunque: g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;”.
La disposizione vieta il trasporto di armi da caccia nelle zone interdette alla caccia o nei veicoli solo quando le armi non siano scariche e in custodia; la presenza di fucili con entrambe queste caratteristiche integra l’ipotesi derogatoria considerata dal TAR.
Massime di principio
- Nell’adozione di misure prefettizie in materia di detenzione di armi, l’amministrazione deve valutare gli elementi fattuali risultanti dagli atti e le deduzioni dell’interessato; omettere di considerare che le armi da caccia trasportate in area protetta erano scariche e custodite può determinare un’istruttoria viziata quando tale circostanza rientra nell’ipotesi derogatoria prevista dalla legge.
- Il divieto di introdurre armi in un parco deve essere coordinato con la deroga che consente il trasporto di armi da caccia scariche e in custodia, prevista dall’art. 21, comma 1, lett. g), l. 157/1992.
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