Cassazione Penale, Ordinanza n. 15806/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che il ricorso censurava la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere riconosciuta di lieve entità. La Corte di cassazione rileva però che tali doglianze riproponevano profili già esaminati e disattesi nei giudizi di merito, i quali avevano effettuato una valutazione complessiva degli elementi indicati dalla disposizione, e non solo della quantità di sostanza detenuta/destinata al ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente reiterativi di censure già vagliate dai giudici di merito e che la motivazione della sentenza impugnata fosse giuridicamente corretta, coerente nella valutazione complessiva degli indici richiesti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, puntuale rispetto alle difese e priva di manifeste incongruenze logiche. Conseguentemente, essendo il ricorso inammissibile, sono state applicate le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La qualificazione del fatto come di lieve entità richiede una valutazione sinergica di tutti gli elementi previsti dalla disposizione, non limitata alla sola quantità della sostanza destinata al ricorrente.
art. 616 c.p.p.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma processuale.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti, il giudice deve compiere una valutazione complessiva e coordinata di tutti gli elementi normativamente rilevanti, senza arrestarsi a un solo dato quantitativo.
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a reiterare censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito in assenza di manifeste illogicità della motivazione, ma verifica la tenuta giuridica e logica della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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