Sentenza n. 150/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento - del silenzio-rigetto ex art. 25, c. 4, L. 241/1990 sull’istanza di accesso del 08.09.2025, concernente la relazione geologica e tutti gli allegati tecnici (sondaggi, indagini geofisiche, analisi geotecniche, cartografie) relativi al permesso di costruire n. 18/18 – SCIA 43.564/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente e applicando il principio dispositivo. Non sono state poste spese a carico della Regione Basilicata, non costituita; le spese sono state compensate nei confronti della società controinteressata, in ragione della definizione in rito e della sussistenza di giusti motivi.
Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso documentale dell'8 settembre 2025, relativa alla relazione geologica e agli allegati tecnici concernenti un permesso di costruire e una SCIA
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 sull'istanza di accesso alla relazione geologica e ai relativi allegati tecnici, inclusi sondaggi, indagini geofisiche, analisi geotecniche e cartografie, riguardanti un permesso di costruire e una SCIA. Nel corso del giudizio il difensore della ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base normativa del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso documentale; la sentenza non esamina nel merito la legittimità del diniego.
Massime di principio
- La dichiarazione del sopravvenuto difetto di interesse resa dalla parte ricorrente determina, in applicazione del principio dispositivo, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame del merito della domanda.
- Quando il ricorso è definito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese nei confronti della controinteressata ove ricorrano giusti motivi, anche in ragione della definizione in rito.
- Nei confronti dell'amministrazione resistente non costituita in giudizio non è pronunciata alcuna statuizione sulle spese.
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