Sentenza n. 3761/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.4568/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al ricorrente euro 500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento, per l'anno scolastico 2024/2025, della somma di euro 500,00 mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti. Ha chiesto l'ordine di conformazione del Ministero, l'eventuale condanna al pagamento di una penalità di mora, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa era redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, non indicava il tribunale amministrativo competente né gli estremi della sentenza del giudice ordinario da eseguire e si limitava a conferire il mandato per il riconoscimento del diritto alla carta docente. Il ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio. La questione centrale ha riguardato la validità della procura speciale nel processo amministrativo telematico, la possibilità di considerare la procura separata come apposta in calce al ricorso, la sanabilità della carenza e l'eventuale concessione dell'errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale idonea. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. imponga una procura speciale contenente elementi sufficienti a individuare oggetto, parti, autorità giudiziaria e controversia. La procura generica redatta su foglio separato non può beneficiare dell'eccezione prevista per la procura apposta in calce o a margine del ricorso, perché la mera estrazione di una copia informatica e il deposito telematico congiunto non garantiscono né la consapevolezza del mandante circa il contenuto dell'atto né la anteriorità o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il Collegio ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso e non può essere formata successivamente alla sua redazione. Ha inoltre escluso la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità esistente al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non ricorrendo un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto; la sentenza dell'Adunanza plenaria ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente e non ha innovato il quadro normativo. Il TAR ha ritenuto non necessaria l'adozione dell'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della parte ricorrente non era presente alla camera di consiglio e aveva implicitamente rinunciato al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Individua la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto della pretesa riconosciuta dal giudicato del giudice ordinario.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura conferita al difensore che sottoscrive il ricorso deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria competente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio non opera quando il difensore della parte non è presente all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza comporta rinuncia implicita alla possibilità di interloquire.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di chiedere la penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza; la relativa domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Rende applicabili, nei limiti della compatibilità, le disposizioni del codice di procedura civile; non consente tuttavia di superare la necessità che la procura speciale esista al momento della proposizione del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della regolarizzazione della procura non è applicabile per sanare la carenza originaria della procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini presuppone obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte, ed è istituto eccezionale; non opera quando erano disponibili criteri interpretativi idonei a orientare una condotta processuale prudente.
art. 8, comma 3, Allegato 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione disciplina l'equiparazione telematica alla procura apposta in calce, ma non elimina l'esigenza che una procura redatta su foglio separato contenga elementi sufficienti a identificare la controversia e la volontà del mandante.
art. 22 c.p.a.
È richiamato per sottolineare la necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo.
art. 23 c.p.a.
È richiamato, insieme all'art. 22 c.p.a., per evidenziare il ruolo della difesa tecnica e l'onere di predisporre una procura speciale conforme ai requisiti processuali.
Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 2 ottobre 2025, n. 11
la procura speciale deve preesistere, o, quanto meno, essere coeva al ricorso (e non alla relativa notificazione, né tanto meno al conseguente deposito): è valido solo il ricorso sottoscritto dal legale munito di procura speciale, da indicare specificamente, sicché essa deve preesistere alla stessa elaborazione del ricorso o, comunque, collocarsi nel medesimo contesto temporale
La procura speciale deve essere specifica e preesistente o coeva alla redazione del ricorso; la carenza originaria non è sanabile mediante successiva regolarizzazione e non giustifica, di regola, l'errore scusabile.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale deve individuare in modo sufficiente la controversia, le parti e l'autorità giudiziaria davanti alla quale il ricorso è proposto; una procura generica e separata dal ricorso non soddisfa tale requisito.
- La procura redatta su supporto analogico separato e depositata come copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diviene automaticamente valida come procura apposta in calce: l'equiparazione telematica non esonera dal requisito della specifica riferibilità della procura alla controversia.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata rilasciata prima della notificazione o del deposito del ricorso.
- La carenza originaria della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante la regolarizzazione prevista dal codice di procedura civile richiamato dall'art. 39 c.p.a.
- L'errore scusabile non è concedibile per la genericità della procura quando esistevano indirizzi interpretativi e parametri sufficienti a consentire alla parte una condotta processuale prudente; la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno degli orientamenti già esistenti non integra, di per sé, obiettiva incertezza normativa.
- L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio non è necessario quando il difensore della parte non presenzia all'udienza o alla camera di consiglio, poiché l'assenza implica rinuncia alla possibilità di interloquire.
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