Cassazione Civile, Ordinanza n. 00537/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2009 emesso ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, fondato su un accertamento sintetico di maggiore capacità contributiva desunta da spese abitative, di trasporto e disponibilità finanziarie collegate alla costituzione di una società. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell’appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale, proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 53 d.lgs. n. 546/1992 e 342 c.p.c., per avere la CTR ritenuto l’appello privo di specificità nonostante contenesse critiche argomentate alla sentenza di primo grado; 2) nullità per motivazione apparente; 3) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, per aver ritenuto inidonea la prova contraria offerta dal contribuente rispetto alla presunzione legale; 4) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sugli elementi di spesa certa. Nel dettaglio, il ricorrente sosteneva che vi fosse un errore nel calcolo delle spese per trasporti, che l’investimento di € 100.000 per la costituzione della società dovesse essergli imputato solo pro quota, e che la provvista utilizzata derivasse da disinvestimenti e dalla scadenza di polizze assicurative documentate.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la CTR aveva erroneamente dichiarato l’appello carente di specificità: nel processo tributario la riproposizione, anche sostanzialmente, delle ragioni già formulate in primo grado può integrare l’onere di impugnazione specifica, se l’atto d’appello consente di individuare in modo inequivoco le censure mosse alla decisione impugnata. Poiché il primo motivo è stato accolto, gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma posta a base dell’accertamento sintetico fondato su indici di capacità contributiva e sulla prova contraria del contribuente.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’onere di specificità dell’appello tributario va letto in coerenza con la natura devolutiva del giudizio di secondo grado; la riproposizione argomentata delle difese può soddisfarlo se consente di cogliere inequivocamente le censure.
art. 342 c.p.c.
Il requisito di specificità dell’appello richiede la chiara individuazione dei punti contestati e delle relative doglianze, ma non impone formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro dei vizi processuali dedotti, tra cui motivazione apparente e omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; l’omessa trattazione di un punto può integrare nullità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’onere di impugnazione specifica ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992 è soddisfatto quando, letto nel suo complesso, l’atto di appello consente di individuare in modo univoco le rationes della sentenza censurate, anche se le doglianze coincidono in larga parte con le difese già svolte in primo grado.
- La mera riproposizione delle originarie argomentazioni non rende di per sé inammissibile l’appello, se il dissenso investe la decisione nella sua interezza e le ragioni di critica risultano comunque desumibili dall’atto di gravame.
- Il giudizio di appello conserva natura di revisio prioris instantiae: non è richiesta la formulazione di motivi in forma sacramentale né la redazione di una sentenza alternativa, ma solo una chiara confutazione dei punti della decisione impugnata.
- In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la verifica della sufficienza della prova contraria va compiuta tenendo conto della documentazione e delle deduzioni effettivamente offerte dal contribuente; il giudice non può eluderne l’esame dichiarando inammissibile l’appello in modo apodittico.
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