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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23609/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2006, con cui l'Ufficio aveva ricostruito sinteticamente il reddito del contribuente valorizzando un incremento patrimoniale ritenuto ingiustificato, collegato all'acquisto di un immobile per euro 330.000 e, secondo la ricostruzione difensiva del contribuente, alle ulteriori spese di ristrutturazione di un compendio immobiliare in Foggia. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ritenendo provata la disponibilità di provvista proveniente da un mutuo ipotecario di euro 1.450.000, poi erogato per euro 1.387.000. In appello, però, la decisione era stata riformata e il ricorso originario era stato respinto. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 7 L. n. 212/2000; violazione dell'art. 38, commi 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973; omesso esame di un fatto decisivo; ulteriore violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000; violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. e omessa motivazione. In sintesi, sosteneva che la CTR avesse illegittimamente sostituito la motivazione dell'avviso di accertamento, mutando il fatto posto a base della pretesa, e che avesse omesso di considerare la prova contraria fornita sulla provenienza e destinazione del mutuo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il quarto motivo, affermando che, ai fini dell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, rileva lo scostamento tra reddito dichiarato e spese/incrementi patrimoniali, e che nel caso concreto la CTR aveva accertato tale scostamento e l'assenza di prova contraria idonea. La Corte ha inoltre affermato che la contestata diversa qualificazione delle spese o della provvista non incideva sulla legittimità dell'accertamento, essendo stato comunque chiarito al contribuente il nucleo essenziale della pretesa. Il terzo e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili, in parte perché la questione della data delle spese di ristrutturazione non risultava ritualmente introdotta in primo grado e in parte perché la dedotta omessa pronuncia era logicamente incompatibile con la stessa prospettazione del ricorrente. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del contribuente alle spese di lite e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione/omessa pronuncia non è stata accolta perché la CTR non ha deciso oltre i limiti della domanda né ha omesso di considerare il nucleo della pretesa tributaria.

  • art. 346 c.p.c.

    La questione non ritualmente proposta nei gradi di merito non può essere utilmente riproposta in cassazione; la CTR ha correttamente valorizzato la novità della deduzione.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo motivazionale dell'atto impositivo è soddisfatto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente.

  • art. 38, commi 5 e 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'accertamento sintetico è legittimo quando vi sia scostamento tra reddito dichiarato e spese/incrementi patrimoniali; la prova contraria richiede dimostrazione documentale idonea a far ritenere che le spese siano state sostenute con redditi non imponibili o con provviste specificamente giustificative.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi articolati come violazione di legge, error in procedendo o omesso esame devono confrontarsi con la reale ratio della decisione e con gli effettivi accertamenti compiuti dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 il dato decisivo è lo scostamento tra reddito dichiarato e capacità di spesa/incremento patrimoniale; non è dirimente la diversa qualificazione descrittiva delle spese richiamate nell'atto, se la pretesa risulta comunque comprensibile nei suoi elementi essenziali.
  • La prova contraria del contribuente non si esaurisce nell'allegare l'esistenza di un mutuo o di altra provvista, ma deve essere documentale e idonea a dimostrare che le risorse sono state effettivamente utilizzate in modo compatibile con l'origine non imponibile dedotta.
  • La deduzione di fatti nuovi in appello o in cassazione, se non ritualmente introdotti nei precedenti gradi di giudizio, è inammissibile e non può fondare un vizio di omessa pronuncia o di omesso esame di un fatto decisivo.
  • L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatto quando l'atto consente al contribuente di conoscere la sostanza della pretesa e di contestarne efficacemente an e quantum; eventuali questioni probatorie sulla fondatezza nel merito restano devolute al giudizio di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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