Sentenza n. 964/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 1376 del 6 dicembre 2024, passata in giudicato, relativa all’assegnazione della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 1376/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dalla l. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, con condanna dell’amministrazione al pagamento di 2.000 euro mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione e spese di lite. La pronuncia era stata notificata all’amministrazione il 18 febbraio 2025 e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero, pur costituendosi, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento né dedotto fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, conteneva una condanna pecuniaria dell’amministrazione ed era rimasto ineseguito dopo il decorso del termine di legge. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di rilasciare alla ricorrente la Carta del docente e di accreditarvi l’importo di 2.000 euro relativo agli anni scolastici 2018/2019-2021/2022, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994 dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, nonché spese di lite e accessori. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di subdelega, tenuto a intervenire su istanza della ricorrente entro un ulteriore termine di 60 giorni e a riferire al Tribunale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 550 euro oltre accessori, spese forfettarie e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo o di altro provvedimento giurisdizionale esecutivo rimasto ineseguito.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prima di procedere all’esecuzione nei confronti delle amministrazioni, deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudicato.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato quale parametro per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Richiamato, unitamente all’art. 93 c.p.c., per la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- L’ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato contiene una condanna dell’amministrazione a una prestazione determinata e l’amministrazione non dimostra di avervi dato integrale esecuzione né deduce fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione.
- Nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l’azione esecutiva può essere attivata dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare gli atti necessari per dare concreta esecuzione al giudicato, fissando un termine e prevedendo, per l’eventuale ulteriore inerzia, la nomina preventiva di un commissario ad acta.
- Il commissario ad acta nominato per l’inadempimento dell’amministrazione deve attivarsi su istanza della parte interessata dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione e deve riferire al giudice sugli adempimenti compiuti.
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