Sentenza del 05/10/2016 n. 19876 - Corte di Cassazione
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - Notificazione della sentenza alla parte presso il domicilio eletto - Inidoneità alla decorrenza del termine breve.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze che aveva confermato la tardività degli avvisi di liquidazione ICI e la conseguente decadenza dell'Amministrazione dalla pretesa tributaria. In particolare, ha denunciato l'insufficienza della motivazione della sentenza d'appello, limitatasi a richiamare la decisione di primo grado senza esaminare le censure del Comune, nonché la violazione delle norme sulle proroghe dei termini di accertamento e sul principio di irretroattività tributaria. La società ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione e ha proposto ricorso incidentale sulla validità della notificazione dell'appello.
La decisione
La Corte ha preliminarmente ritenuto tempestivo il ricorso del Comune, stabilendo che la notificazione della sentenza effettuata alla parte personalmente presso un domicilio eletto diverso dallo studio del procuratore costituito non è una valida notificazione al procuratore ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c. e non fa decorrere il termine breve per impugnare. Nel merito, ha accolto il primo motivo del Comune, ritenendo nulla la sentenza regionale per motivazione apparente o insufficiente, poiché si era limitata ad aderire alla decisione di primo grado senza confrontarsi con le argomentazioni sull'applicabilità delle proroghe dei termini ICI. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile, poiché riproponeva questioni non esaminate in appello e rimaste assorbite. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Articoli 170 e 285 c.p.c.
La notificazione della sentenza, per produrre l'effetto acceleratorio, deve essere fatta al procuratore costituito dell'altra parte.
La notifica della sentenza alla parte personalmente, anche se eseguita presso un domicilio eletto, non equivale alla notifica al procuratore costituito quando il domicilio della parte e lo studio del procuratore sono diversi. Pertanto non decorre il termine breve per l'impugnazione.
Articoli 325 e 326 c.p.c.
Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla notificazione della sentenza.
Il termine breve per il ricorso per cassazione decorre soltanto da una notificazione della sentenza validamente eseguita secondo le forme previste dalla legge.
Articolo 369, comma 2, c.p.c.
Deposito della decisione impugnata con la relazione di notificazione.
L'obbligo di depositare la sentenza con la relata di notifica rileva quando la notificazione sia idonea a far decorrere il termine breve; una notifica inidonea non determina tale effetto.
Articoli 36 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992 e articolo 118 disp. att. c.p.c.
La sentenza tributaria deve esporre le ragioni della decisione e confrontarsi con le censure proposte.
È nulla la sentenza d'appello tributaria che si limiti a richiamare la decisione di primo grado senza illustrare le critiche dell'appellante e le ragioni per cui esse vengono respinte.
Articolo 11 del D.Lgs. n. 504/1992
Termine biennale per la notifica degli avvisi di liquidazione ICI.
La questione della decadenza dell'ente impositore deve essere valutata considerando la scadenza del termine e l'eventuale applicabilità delle successive proroghe legislative.
Legge n. 448/2001, articolo 27, comma 9; legge n. 289/2002, articolo 31, comma 16; legge n. 350/2003, articolo 2, comma 33
Le proroghe dei termini tributari possono operare sui rapporti i cui termini non siano ancora scaduti alla mezzanotte del giorno precedente l'entrata in vigore della proroga; il termine che scade proprio quel giorno è considerato ancora aperto e può essere interessato dalla proroga, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
Articolo 3, comma 3, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Principio di irretroattività delle disposizioni tributarie.
La questione dell'eventuale deroga al principio di irretroattività non è stata definitivamente decisa dalla Corte in questa pronuncia, perché il motivo relativo è stato dichiarato assorbito.
Massime di principio
- Per far decorrere il termine breve d'impugnazione, la sentenza deve essere notificata al procuratore costituito oppure alla parte presso il procuratore costituito; la notifica alla parte personalmente presso un diverso domicilio eletto non è sufficiente.
- Una sentenza tributaria d'appello non può limitarsi a confermare la decisione di primo grado per relationem: deve esaminare le specifiche censure dell'appellante e spiegare le ragioni della decisione. In mancanza, può essere cassata per nullità della motivazione.
- Quando è prevista una proroga legislativa di un termine tributario, occorre verificare se il termine fosse già definitivamente scaduto al momento rilevante: le proroghe non possono normalmente far rivivere rapporti già estinti, mentre possono applicarsi ai termini ancora aperti.
- Le questioni non esaminate dal giudice d'appello perché assorbite restano proponibili davanti al giudice di rinvio; la parte vittoriosa non può normalmente riproporle mediante un ricorso incidentale autonomo in cassazione.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente sulla debenza del tributo: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia, compresa la validità delle proroghe e l'eventuale decadenza dell'ente impositore.
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