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Sentenza

Sentenza n. 382/2026 - Pescara, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento della Nota del 12.3.2026, prot. n. 2026/29643, in pari data, recapitata a mezzo P.E.C., a firma congiunta del “Direttore Generale”, del “Direttore Amministrativo Aziendale”, del “Direttore U.O.C. Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane” e del “Dirigente Responsabile U.O.S.D. U.R.P. e Privacy” dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti, recante “Istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. Legge 7.8.1990, n. 241 formulata con nota del 10.02.2026. Comunicazioni”; nonché per la declaratoria dell’obbligo dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti di provvedere, ex art. 116, comma 4, del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104 (donde, breviter, solo “c.p.a.”), all’esibizione della documentazione richiesta dal Dott. Fiorenzo Santoleri con l’“Istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. della Legge 7.8.1990, n. 241” recapitata, a mezzo P.E.C., in data 10.2.2026 e reiterata in data 16.3.2026. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SANTOLERI FIORENZO il 30\4\2026 : per l’annullamento della Nota del 10.4.2026, prot. n. 2026/41275, in pari data, recapitata a mezzo P.E.C., a firma congiunta del “Direttore Generale”, del “Direttore Amministrativo Aziendale”, del “Direttore U.O.C. Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane” e del “Dirigente Responsabile U.O.S.D. U.R.P. e Privacy” dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti, recante “Istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. Legge 7.8.1990, n. 241 formulata con nota del 10.02.2026. Precedente nota prot. n. 29643 del 12.03.2026. Rif. Vs nota del 16.03.2026. Comunicazioni in ordine al parziale accoglimento”, nella parte in cui ha reiterato il diniego, già opposto con la Nota, dianzi citata, del 12.3.2026, prot. n. 2026/29643, all’ostensione della documentazione contrassegnata dai nn. 1), 2) e 4) dell’“Istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. della Legge 7.8.1990, n. 241” recapitata, a mezzo P.E.C., in data 10.2.2026 e reiterata in data 16.3.2026; - nonché per la declaratoria dell’obbligo dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Lanciano-Vasto-Chieti di provvedere, ex art. 116, comma 4, c.p.a., all’esibizione della documentazione contrassegnata dai nn. 1), 2) e 4) dell’“Istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. della Legge 7.8.1990, n. 241” recapitata, a mezzo P.E.C., in data 10.2.2026 e reiterata in data 16.3.2026.

Giustizia amministrativa202600123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego e successivo parziale accoglimento dell’istanza di accesso documentale relativa ad atti e corrispondenza concernenti la gestione della farmacia ospedaliera e la cessazione del rapporto di lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dirigente farmacista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dopo che l’Azienda aveva deliberato il mancato superamento del periodo di prova e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, ha presentato un’istanza di accesso documentale per acquisire: la corrispondenza intercorsa con il direttore del Dipartimento dei Servizi su programmazione, fabbisogni di farmaci e dispositivi; una nota della Direzione amministrativa e dell’UOC Contabilità e Bilancio relativa a presunte irregolarità nella gestione degli acquisti; la richiesta di attivazione di un audit straordinario sulla farmacia ospedaliera; la corrispondenza con la Direzione generale e amministrativa sullo scostamento tra dati di spesa e dati contabili. L’Azienda aveva inizialmente respinto l’istanza ritenendola generica e, successivamente, aveva trasmesso soltanto la documentazione relativa alla richiesta di audit, reiterando il diniego per gli altri documenti. Il ricorrente ha impugnato il diniego e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento di parziale accoglimento. Ha dedotto la sussistenza di un interesse difensivo concreto e attuale, il carattere sufficientemente specifico della richiesta e l’illegittimità del diniego opposto ai documenti indicati ai punti 1), 2) e 4).

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento ai documenti del punto 3), poiché la relativa documentazione era stata consegnata dall’Azienda dopo la proposizione del ricorso. Ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti per il resto. La richiesta relativa ai punti 1) e 4) non è stata ritenuta generica: individuava il tipo di documenti, i soggetti coinvolti, il periodo temporale e il contenuto della corrispondenza. La ricerca richiesta all’Azienda costituisce quindi una ricerca documentale nei propri archivi, fondata su parametri univoci, e non un’attività di elaborazione di dati o un controllo generalizzato. Anche la richiesta relativa al punto 2) è stata ritenuta fondata, poiché il fatto che la nota fosse stata in precedenza nella disponibilità del richiedente non esclude l’attualità dell’interesse, essendo stato documentato che l’account istituzionale del ricorrente era stato disattivato e che egli non poteva più accedervi autonomamente. Il TAR ha inoltre affermato che l’interesse difensivo richiede soltanto un collegamento funzionale tra i documenti e la tutela giurisdizionale di una posizione giuridica, collegamento evidente nel caso concreto in ragione della correlazione degli atti con l’attività svolta durante il rapporto di lavoro. Non è invece necessario indicare preventivamente gli specifici motivi dell’eventuale futura azione giudiziaria, né l’Amministrazione o il giudice dell’accesso possono sindacare il merito dell’azione che il richiedente intende eventualmente promuovere. Resta a carico del ricorrente, qualora contesti la dichiarazione di completezza dell’Azienda dopo la ricerca e la consegna, l’onere di provare anche indiziariamente l’esistenza di ulteriori documenti non ostesi. L’Azienda è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    L’accesso difensivo è legittimato da un collegamento funzionale tra i documenti richiesti e la tutela di una posizione giuridica; non è necessario indicare gli specifici motivi della futura azione giudiziaria.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale per la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di esibire la documentazione richiesta.

Massime di principio

  • Una richiesta di accesso documentale non è generica quando individua il tipo di documenti, i soggetti interessati, il periodo temporale di formazione e il contenuto degli atti, anche se non ne indica gli estremi protocollari puntuali.
  • La ricerca di documenti negli archivi dell’amministrazione, effettuata sulla base di parametri determinati e univoci, costituisce attività di ricerca documentale e non si trasforma in un controllo generalizzato o in un’inammissibile richiesta di elaborazione di dati.
  • L’interesse all’accesso deve essere valutato in modo attuale: il fatto che i documenti siano stati in precedenza nella disponibilità del richiedente non esclude l’accesso quando egli non possa più consultarli, ad esempio per la chiusura dell’account istituzionale.
  • Ai fini dell’accesso difensivo è sufficiente un collegamento funzionale tra la documentazione richiesta e la tutela giurisdizionale di una posizione giuridica; non è necessario che il richiedente anticipi gli specifici motivi dell’eventuale futura azione, il cui esperimento resta eventuale.
  • Nell’ambito del giudizio sull’accesso, né l’amministrazione né il giudice possono subordinare l’ostensione alla preventiva dimostrazione della fondatezza o alla precisa enunciazione dell’azione giudiziaria che il richiedente potrebbe successivamente intraprendere.
  • Dopo che l’amministrazione abbia effettuato la ricerca e dichiarato la completezza della documentazione ostesa, spetta al richiedente che contesti tale dichiarazione provare, anche mediante elementi indiziari, l’esistenza di ulteriori documenti non esibiti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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