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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11889/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in dispositivo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 giugno 2025. Il primo motivo contestava l'accertamento di responsabilità, sostenendo una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie. Il secondo motivo riguardava il concorso anomalo e deduceva un travisamento del fatto, assumendo che da conversazioni intercettate emergesse una presa di distanza del ricorrente dal reato commesso in concorso. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, e il secondo inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché le intercettazioni richiamate non erano state allegate o trascritte nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso che si risolva in una mera rivalutazione del merito o che non rispetti il principio di autosufficienza può essere dichiarato inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio: il controllo di legittimità riguarda solo la tenuta logica e giuridica della motivazione e l'esatta applicazione delle regole di giudizio.
  • La deduzione di travisamento del fatto o di errori nella lettura del compendio probatorio richiede il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, con specifica allegazione o trascrizione degli atti richiamati.
  • Un motivo che si limiti a prospettare una ricostruzione alternativa delle prove rispetto a quella accolta dai giudici di merito è inammissibile in cassazione.
  • La mancata allegazione nel ricorso degli elementi probatori sui quali si fonda la censura impedisce alla Corte di verificarne la decisività e determina l'inammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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