Cassazione Penale, Ordinanza n. 24549/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 16/12/2024. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge in relazione all'art. 56 c.p. e vizio di motivazione, lamentando la mancata riduzione della pena per il tentativo con riferimento al capo b) di imputazione. La parte civile ha depositato conclusioni con nota spese e ha chiesto la correzione di un errore materiale nel dispositivo della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che nella specie era stato applicato il c.d. metodo sintetico per la determinazione della pena nel delitto tentato, metodo pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese del grado di legittimità, rilevando che il motivo di ricorso non attingeva le statuizioni civili ormai coperte da giudicato, e ha precisato che l'istanza di correzione dell'errore materiale va rivolta alla Corte di appello.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato ai fini della doglianza sulla riduzione della pena per il tentativo; la Corte afferma che la determinazione della pena per il delitto tentato può avvenire anche con metodo sintetico, senza necessaria scissione aritmetica della diminuzione rispetto al reato consumato, purché la scelta sia motivata e rispettosa dei limiti di legge.
Massime di principio
- Nel delitto tentato la pena può essere determinata sia con il metodo diretto o sintetico sia con il metodo bifasico; non è imposto unicamente un calcolo aritmetico della diminuzione rispetto alla pena del consumato.
- La scelta del criterio di commisurazione della pena per il tentativo è legittima se resta entro i limiti legali e se il giudice dà conto in motivazione della soluzione adottata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce una censura manifestamente infondata su un tema già risolto secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato.
- La parte civile non può ottenere in cassazione la liquidazione delle spese del grado se il ricorso dell'imputato non investe le statuizioni civili e queste sono ormai coperte da giudicato.
- Le richieste di correzione di errore materiale della sentenza impugnata devono essere rivolte al giudice che ha pronunciato il provvedimento e non alla Corte di cassazione, quando il vizio attiene al dispositivo della decisione di merito.
Come è indicizzato
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