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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2594/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le società impugnavano avvisi e cartella di pagamento relativi al contributo regionale richiesto dal Comune di Carrara per l'estrazione di materiali di cava ai sensi della L.R. Toscana 3 novembre 1998, n.78, art.15, comma 3. Sostenevano che il contributo avesse natura tributaria e quindi che la controversia rientrasse nella giurisdizione delle commissioni tributarie (ex d.lgs. 546/1992, art.2). In primo e secondo grado le commissioni tributarie si erano dichiarate incompetenti ritenendo il contributo non di natura tributaria. In cassazione le ricorrenti deducevano violazione delle norme citate. Prima della decisione di questa Corte le ricorrenti hanno però depositato rinuncia al ricorso (21/12/2022), accettata dal Comune

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. per rinuncia al ricorso, con spese compensate integralmente tra le parti tenuto conto del comportamento conciliativo manifestato in prossimità dell'udienza; la Procura Generale aveva concluso per l'estinzione. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza conforme che esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato (art.13, comma 1-quater, DPR 115/2002) in caso di rinuncia al ricorso, essendo tale misura propria dei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità

Norme richiamate

  • L.R. Toscana 3 novembre 1998, n.78, art.15, comma 3

    Disciplina il contributo regionale per l'estrazione di materiali di cava, oggetto della controversia; nella sentenza la norma è il presupposto della pretesa ma la Corte non si pronuncia sul suo regime sostanziale per effetto della rinuncia

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art.2

    Stabilisca la giurisdizione delle commissioni tributarie; le ricorrenti invocavano tale norma per sostenere la natura tributaria del contributo, ma la questione di merito non è stata decisa per l'estinzione del giudizio

  • Codice di procedura civile, art.391

    Norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio in seguito alla rinuncia al ricorso

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.13, comma 1-quater

    Prevede il raddoppio del contributo unificato in casi sanzionatori (rigetto, inammissibilità, improcedibilità); la Corte, richiamando giurisprudenza di legittimità, ha escluso l'applicazione di tale raddoppio in caso di rinuncia

  • Cassazione civile, sez. unite, 5 luglio 2022, n.21182 (giurisprudenza citata)

    Richiamata per affermare il principio secondo cui la rinuncia al ricorso non comporta il raddoppio del contributo unificato

  • Cassazione civile, n.23175/2015 e n.29394/2017 (giurisprudenza citata)

    n.23175/2015; n.29394/2017

    Giurisprudenza richiamata a supporto dell'interpretazione limitativa della fattispecie di applicazione del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.391 c.p.c.; la controversia non viene decisa nel merito.
  • In caso di estinzione per rinuncia le spese possono essere compensate, specialmente se emerge un comportamento conciliante delle parti in prossimità dell'udienza.
  • La norma che dispone il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria; secondo la giurisprudenza consolidata non si applica alla rinuncia, ma ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • Se si intende ottenere una pronuncia sulla natura tributaria di un contributo (e quindi sulla giurisdizione), non conviene rinunciare: la rinuncia rende la questione priva di decisione sostanziale.
  • Quando si contesta un contributo per attività estrattiva, è opportuno valutare anticipatamente la questione di giurisdizione (commissione tributaria vs giudice ordinario) e le possibili strategie processuali prima di una rinuncia o transazione.

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