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Sentenza

Sentenza del 10/06/2015 n. 12006 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della CTR Piemonte, sostenendo che l'accertamento con adesione e la definizione agevolata delle sanzioni prevista dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 sono istituti alternativi e non cumulabili. Pertanto, la presentazione di un'istanza di accertamento con adesione, anche se conclusa negativamente, impediva alla contribuente di beneficiare successivamente del pagamento ridotto a un quarto delle sanzioni. Secondo l'Agenzia, la sospensione di 90 giorni del termine per ricorrere, prevista dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997, non poteva essere utilizzata per mantenere il beneficio della definizione agevolata delle sanzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR Piemonte e ha deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario della GIOBERT S.p.A. La società, dopo aver presentato senza successo l'istanza di accertamento con adesione, non poteva versare soltanto un quarto delle sanzioni invocando il termine prorogato dalla sospensione di 90 giorni. È quindi legittima la richiesta dell'Ufficio relativa alla parte residua delle sanzioni, pari a Euro 7.163,91. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 17, comma 2

    Il contribuente può definire le sanzioni pagando, entro il termine previsto per proporre ricorso, una somma pari a un quarto delle sanzioni irrogate.

    La definizione agevolata delle sanzioni è un istituto autonomo, riferito esclusivamente alle sanzioni, ma non può essere utilizzato dopo l'attivazione dell'accertamento con adesione relativamente ai medesimi tributi e periodi d'imposta.

  • D.Lgs. n. 218/1997, art. 6, comma 3

    La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende per 90 giorni il termine per impugnare l'atto di accertamento.

    La sospensione tutela il contribuente che intende tentare una definizione concordata e, in caso di mancato accordo, gli consente di proporre ricorso. Non estende però la possibilità di cumulare l'accertamento con adesione con la definizione agevolata delle sanzioni.

  • D.Lgs. n. 218/1997, art. 2, comma 5

    La riduzione delle sanzioni collegata all'accertamento con adesione opera solo quando l'adesione si conclude positivamente; se il procedimento fallisce, il beneficio non spetta.

  • D.Lgs. n. 218/1997, art. 15

    L'acquiescenza all'accertamento costituisce un istituto alternativo all'accertamento con adesione e richiede la rinuncia all'impugnazione e alla procedura di adesione; non è quindi più praticabile dopo la presentazione dell'istanza di adesione.

  • D.Lgs. n. 218/1997, art. 6

    L'accertamento con adesione consente un confronto con l'Amministrazione per concordare la pretesa fiscale, ma la riduzione delle sanzioni è subordinata al raggiungimento dell'accordo.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    La Cassazione, una volta cassata la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • Gli strumenti deflativi successivi a un avviso di accertamento, quali acquiescenza, accertamento con adesione e definizione agevolata delle sanzioni, sono normalmente alternativi e non cumulabili.
  • La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende il termine per ricorrere, ma non conserva né riattiva altri benefici sanzionatori incompatibili con l'adesione.
  • Se l'accertamento con adesione non si conclude con un accordo, il contribuente perde la riduzione delle sanzioni propria dell'adesione e non può automaticamente sostituirla con la definizione agevolata prevista per le sanzioni.
  • Prima di scegliere uno strumento deflativo è necessario valutarne gli effetti preclusivi: l'avvio di una procedura può impedire l'accesso alle altre, anche se la prima si conclude negativamente.
  • La definizione agevolata delle sole sanzioni consente, in linea generale, di chiudere il profilo sanzionatorio mantenendo contestabile l'imposta, ma tale facoltà deve essere esercitata senza aver previamente attivato un istituto incompatibile.

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