Cassazione Civile, Ordinanza n. 27069/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare promossa nei suoi confronti, il debitore aveva impugnato davanti al giudice dell'esecuzione l'atto del professionista delegato relativo all'aggiudicazione provvisoria di uno degli immobili pignorati, disposta in favore di un terzo, nonostante dopo la vendita senza incanto fosse pervenuta un'offerta migliorativa. Chiedeva la sospensione della procedura esecutiva e la fissazione di un nuovo esperimento di vendita. Dopo il rigetto da parte del giudice dell'esecuzione e poi del reclamo al collegio ex artt. 591 ter e 669 terdecies c.p.c. da parte del Tribunale, proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, che però la Corte non esamina nel merito perché ritiene l'impugnazione inammissibile. L'istituto di credito controricorrente eccepiva l'inammissibilità del ricorso; inoltre una società subentrata al creditore originario tentava di intervenire nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Rileva anzitutto che è inammissibile l'intervento in cassazione del successore a titolo particolare nel diritto controverso. Poi afferma che l'ordinanza collegiale resa sul reclamo avverso gli atti del giudice dell'esecuzione nelle operazioni di vendita delegate ex art. 591 bis e 591 ter c.p.c. non ha natura decisoria né definitiva, non passa in giudicato ed è quindi non impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario né straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. L'inammissibilità del ricorso assorbe ogni altra questione e rende superfluo l'esame del motivo. Nulla sulle spese, per l'irregolarità della costituzione dell'unica parte controricorrente, e viene dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 111 c.p.c.
il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può intervenire nel giudizio di legittimità in mancanza di espressa previsione normativa.
art. 591 ter c.p.c.
il reclamo avverso gli atti del professionista delegato nelle operazioni di vendita è deciso con ordinanza collegiale non impugnabile per cassazione perché priva di natura decisoria e definitiva.
art. 591 bis c.p.c.
le operazioni di vendita delegate rientrano nel procedimento esecutivo rispetto al quale il reclamo ex art. 591 ter dà luogo a provvedimento non definitivo.
art. 669 terdecies c.p.c.
costituisce il rimedio utilizzato per il reclamo al collegio avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione.
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso ritenuto inammissibile.
art. 376 c.p.c.
richiamato in relazione al procedimento camerale in cassazione.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e per il deposito di memorie.
art. 77 c.p.c.
la procura del rappresentante volontario dell'ente deve essere prodotta in giudizio; in mancanza il controricorso è inammissibile.
art. 111, comma 7, Cost.
non consente il ricorso straordinario contro l'ordinanza collegiale priva di decisorietà e definitività.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
ricorrendo l'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
indicato come parametro per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- L'ordinanza collegiale resa sul reclamo ex art. 591 ter c.p.c. contro gli atti del giudice dell'esecuzione nelle operazioni di vendita delegate non ha natura decisoria né definitiva e, pertanto, non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario né straordinario.
- Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può eventualmente impugnare la sentenza di merito, ma non può intervenire nel giudizio di legittimità in difetto di una previsione normativa che lo abiliti a parteciparvi.
- Quando la procura del rappresentante volontario dell'ente non sia prodotta, il potere rappresentativo non è verificabile e il controricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione assorbe l'esame di ogni ulteriore motivo o questione di merito sollevata con l'impugnazione.
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