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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18524/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello contestandone la motivazione su due punti principali: (1) violazione/omessa applicazione dell'art. 49, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione relativamente alla mancata rilevanza della cosiddetta "contraffazione grossolana" e alla ritenuta attitudine ingannatoria della merce (contestando la valutazione sugli indici usati dagli operanti: manifattura, materiali, standard qualitativi, modalità di presentazione); (2) omessa o insufficiente motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (l'imputato aveva dedotto incensuratezza, giovane età, comportamento processuale collaborativo e rinuncia alla produzione di testi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere stato proposto con motivi reiterativi, generici e manifestamente infondati, già adeguatamente affrontati dalla Corte territoriale. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente escluso l'ipotesi del falso grossolano e che, comunque, la grossolanità non incide sulla configurazione del reato di cui all'art. 474 c.p. quando ricorre l'attitudine ingannatoria del marchio; la motivazione d'appello era basata su elementi concreti (manifattura, materiali, standard qualitativi, quantità, modalità di presentazione, assenza di documentazione) e non su una generica presunta grossolanità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte d'appello fatto riferimento agli elementi ritenuti decisivi e tenuto conto dell'attenuante speciale già riconosciuta ai sensi dell'art. 648, comma 4, c.p. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con statuizione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma richiamata per delineare i motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi erano generici, reiterativi e manifestamente infondati e dunque inammissibili

  • art. 49, comma 2, cod. pen.

    La difesa aveva invocato la mancata applicazione; la Corte ha ritenuto irrilevante, nel caso concreto, la questione della cosiddetta "contraffazione grossolana" rispetto alla disciplina del reato contestato

  • art. 474 cod. pen.

    La Corte ricorda che integra il delitto la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti indipendentemente dalla grossolanità della contraffazione, poiché la norma tutela la fede pubblica e si configura come reato di pericolo

  • art. 648, comma 4, cod. pen.

    L'attenuante speciale prevista è stata già valutata dal giudice di merito; la Corte ha ritenuto che la valutazione degli elementi favorevoli sia stata compiuta e adeguatamente presa in considerazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la conseguente condanna alle spese del procedimento e per la comminazione della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • In materia di contraffazione e ricettazione, non è necessario che la contraffazione sia "grossolana" per integrare il reato: è sufficiente l'attitudine ingannatoria del marchio e la tutela della "fede pubblica" sui segni distintivi.
  • Elementi quali manifattura, materiali, standard qualitativi, quantità, modalità di presentazione e assenza di documentazione giustificativa possono giustificare la ritenuta falsità e l'attitudine ingannatoria anche se difformità apparenti sono riscontrabili.
  • In Cassazione i motivi devono confrontarsi in modo specifico e non meramente reiterativo con la motivazione della Corte territoriale: argomentazioni generiche o ripetitive sono soggette a declaratoria di inammissibilità.
  • Il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione tutte le circostanze favorevoli emerse, ma deve motivare sulle circostanze ritenute decisive; una motivazione che richiami gli elementi rilevanti è sufficiente.
  • La proposizione di ricorso infondato o meramente reiterativo può comportare, oltre all'inammissibilità, la condanna alle spese processuali e l'applicazione di ammende a carico del ricorrente se ravvisati profili di colpa.

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