Sentenza del 03/04/2017 n. 219 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
IRAP - Compensi a consulenti esterni - Requisito di autonoma organizzazione - Non sussiste - Rilevanza degli elevati redditi del contribuente ai fini dell'autonoma organizzazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl requisito dell'autonoma organizzazione è stato ritenuto insussistente. Pertanto, l'attività professionale non è stata considerata soggetta a IRAP sulla sola base dell'utilizzo di consulenti esterni e dell'elevato reddito prodotto. La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata quindi respinta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la debenza dell'IRAP in relazione all'esistenza di un'autonoma organizzazione dell'attività professionale. Il contribuente si avvaleva di consulenti esterni non abilitati nello specifico settore di attività e percepiva redditi elevati. La decisione ha escluso che il ricorso a tali consulenze dimostri, di per sé, l'esistenza di una struttura organizzativa autonoma; al contrario, può indicare l'assenza di un'organizzazione articolata. È stato inoltre escluso che l'elevato livello dei compensi o del reddito costituisca, da solo, prova dell'autonoma organizzazione, potendo riflettere il valore e la rilevanza personale dell'attività professionale.
Norme richiamate
IRAP e requisito dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è dovuta dal professionista solo quando l'attività è autonomamente organizzata, ossia quando il contribuente si avvale di una struttura organizzativa eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio personale dell'attività.
Cassazione n. 8914/2014
Il ricorso a consulenti esterni non abilitati nello specifico settore non dimostra necessariamente un'organizzazione autonoma; può, al contrario, evidenziare che il professionista non dispone di una struttura interna articolata.
Cassazione n. 23557/2016
L'elevato reddito o l'ammontare dei compensi non è sufficiente, da solo, a dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione, poiché può dipendere dal valore personale e professionale dell'attività svolta.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP occorre valutare concretamente la presenza di una struttura organizzativa autonoma, non il solo ammontare del reddito.
- L'utilizzo di consulenti o collaboratori esterni non prova automaticamente l'autonoma organizzazione, soprattutto quando serve a integrare competenze specialistiche non possedute dal professionista.
- I compensi elevati possono derivare esclusivamente dalla qualità, dalla specializzazione o dal valore personale dell'attività professionale e non costituiscono, da soli, indice di organizzazione autonoma.
- La valutazione deve concentrarsi su beni strumentali, personale, struttura e modalità operative complessive, verificando se tali elementi potenzino autonomamente l'attività oltre il lavoro personale del contribuente.
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