Cassazione Penale, Sentenza n. 37406/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la parziale riforma della sentenza di primo grado decisa dalla Corte d'assise d'appello di Bari, denunciando violazione di legge e carenza di motivazione in ordine agli aumenti di pena applicati ai reati satellite ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen. (reato continuato). In particolare: per Baldassarre si censurava l'incremento cumulativo per i vari reati in materia di stupefacenti; per Belviso si contestavano gli aumenti per i reati in materia di stupefacenti (anche con riferimento a ipotesi diverse di cui al comma 1 e comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990) e un aumento di sei mesi per la violazione della misura di prevenzione ritenuto "spropositato". Entrambi hanno lamentato carenza motivazionale rispetto ai princìpi delle Sezioni Unite relativi alla motivazione degli incrementi per i reati satellite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse rispettato i criteri indicati dalle Sezioni Unite: la decisione aveva individuato il reato più grave, fissato la pena base e calcolato gli aumenti distinti per i reati satellite; i singoli aumenti erano di esigua entità (spesso inferiori al minimo edittale previsto per i singoli reati) e dunque la motivazione fornita, richiamando dati quali numero dei reati, gravità, lesione dei beni protetti e intensità del dolo, è stata considerata adeguata. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati manifestamente infondati e inammissibili. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 311 cod. pen.
Rilevata l'applicazione dell'attenuante e la sua prevalenza nel ridurre la pena per il reato più grave (ha portato alla determinazione della pena per l'art. 630).
art. 81, comma 2, cod. pen.
Norma sul reato continuato e sul calcolo degli aumenti per i reati satellite: la Corte ha richiamato il principio che richiede calcolo e motivazione distinti, ma ha precisato che il livello di dettaglio motivazionale richiesto è proporzionale all'entità degli aumenti.
art. 630 cod. pen.
Individuato quale reato più grave per entrambi gli imputati e monito per la determinazione della pena base.
art. 74 d.P.R. 309/1990
Contestato come reato associativo; la Corte ha applicato un aumento (per entrambi) comunque inferiore al minimo edittale.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Raggruppa i reati in materia di stupefacenti; la Corte ha quantificato aumenti complessivi per più reati, di entità limitata per singolo reato satellite.
artt. 2, 4 e 7, L. 895/1967
Riferiti alla disciplina delle armi: la Corte ha calcolato un aumento per i reati in materia di armi ma in misura non elevata rispetto allo spazio edittale.
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
Violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno: la Corte ha inflitto un aumento inferiore al minimo edittale.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Principio richiamato: nel reato continuato il giudice deve calcolare e motivare in modo distinto l'aumento per ciascun reato satellite; tuttavia il dettaglio della motivazione è commisurato all'entità dell'aumento.
Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022 (Spampinato)
Giurisprudenza successiva che riconosce che per aumenti di esigua entità non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata.
art. 616 cod. proc. pen.
Predisposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e all'ammenda perché l'impugnazione è stata ritenuta manifestamente inammissibile/infondato con profili di colpa dei ricorrenti.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. in L. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale citata in relazione alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale; non incide sul merito delle censure.
Massime di principio
- In caso di reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e computare gli aumenti distintamente per ciascun reato satellite ai sensi dell'art. 81, comma 2; la motivazione deve consentire di verificare la proporzione tra le pene e l'assenza di un cumulo materiale surrettizio.
- Il livello di dettaglio della motivazione richiesto per ciascun aumento è proporzionale all'entità dell'aumento: per incrementi di esigua entità (poche mensilità, spesso inferiori al minimo edittale) è ammessa una motivazione meno analitica purché emergano i criteri generali adottati (numero dei reati, gravità, intensità del dolo, lesione dei beni protetti).
- La censura generica che non si confronta puntualmente con l'iter motivazionale esposto dalla corte territoriale è destinata a fallire: il ricorrente deve indicare in cosa la motivazione sarebbe insufficiente rispetto ai parametri giurisprudenziali.
- Se gli aumenti complessivi producono una sanzione sproporzionata rispetto ai singoli illeciti o elevano la pena oltre limiti che configurano un cumulo materiale, la mancata motivazione puntuale può integrare vizio di legge; diversamente, aumenti contenuti difficilmente attrarranno annullamento in Cassazione.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente la fondatezza delle censure e argomentare specificamente le violazioni contestate prima di proporre impugnazione.
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