Cassazione Penale, Ordinanza n. 01989/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto per un motivo non consentito contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena concordata per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, deducendo un vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato. La Corte rileva però che, trattandosi di sentenza di patteggiamento, l'impugnazione per cassazione è ammessa solo per motivi tassativi: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura formulata, attinente alla motivazione sulla sussistenza del reato, non rientra in tali ipotesi.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
individua la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui contesto si colloca la decisione impugnata
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la definizione del ricorso inammissibile con la relativa procedura
art. 337 c.p.
indica il delitto oggetto dell'imputazione e della sentenza di applicazione della pena
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dalla legge, con esclusione di doglianze sulla motivazione relativa alla configurabilità del reato.
- La censura che investe la motivazione sulla sussistenza del fatto-reato non è proponibile avverso il patteggiamento quando non si traduca in uno dei motivi tassativi di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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